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Ordinanza — n. 13406/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for retrial due to double conformity between first and second instance judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13406/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Europast Etruria S.R.L. against the Second Instance Court's dismissal of a disciplinary dismissal claim. The appellant argued that the lower court had incorrectly ignored a pending litigation objection and misinterpreted evidence regarding the retaliatory nature of the firing. The court ruled that the second instance decision was entirely consistent with the first instance ruling, establishing a 'double conformity' scenario that precludes a retrial under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 5; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: A cassation complaint alleging misinterpretation of evidence is inadmissible when the second instance judgment is fully conformant to the first instance judgment, even if the appellate court added further arguments.

Parole chiave

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double conformity misinterpretation of evidence disciplinary dismissal retaliatory firing Article 360 CPC litispendency objection Cassation admissibility licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con un secondo motivo denuncia “Grave travisamento della prova (ex art. 360, n.
Art. 39, comma 2 c.p.c.
denuncia “Falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 c.p.c.
art. 39 comma 2 c.p
denuncia “Falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724
Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910
5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez.
Cass. civ., sez. III, 3.11.2021, n. 31312
Cass. civ., sez. III, 9.11.2020, n. 24974
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18405-2021 proposto da: EUROPAST ETRURIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA MODESTI; -ricorrente - contro FIANCHINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato DANILO LOMBARDO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 112/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 22/2020;

Oggetto Licenziamento disciplinare Motivo ritorsivo R.G.N.18405/2021 Cron. Rep. Ud.04/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Perugia respingeva il reclamo proposto dalla Europast Etruria s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Terni n. 28/2020 che pure aveva respinto l’opposizione di detta società all’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, accertata la natura ritorsiva del licenziamento dalla stessa società intimato in data 27.2.2018 a Fianchini Fabrizio, aveva condannato la convenuta datrice di lavoro a reintegrare detto lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale anzitutto respingeva il motivo a mezzo del quale la società reclamante assumeva essere stata erroneamente disattesa dal giudice di primo grado l’eccezione di litispendenza dalla stessa sollevata, concludendo che tale eccezione era infondata, né sarebbe stato possibile riunire il giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo indicato dalla reclamante e quello promosso ai sensi dell’art. 1, comma 51, della l. n. 92/2012.

3. La Corte di merito, nel ritenere infondati gli ulteriori motivi di reclamo, confermava che, alla stregua dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il licenziamento impugnato, privo di giusta causa o giustificato motivo, erastato determinato da un intento ritorsivo, in reazione alle legittime rivendicazioni economiche del lavoratore, così come affermato nella sentenza impugnata, ritenendo incensurabili anche le statuizioni di tutela in quest’ultima adottate.

4. Avverso tale decisione la Europast Etruria s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.

5. Ha resistito l’intimato con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la Europast Etruria s.r.l. denuncia “Falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 c.p.c. (ex art. 360, n. 3, c.p.c.). Illegittimità della sentenza impugnata, perché non riconosce la continenza della causa che ha deciso, in cui il sig. Fabrizio Fianchini, con la memoria del 29/05/2019, aveva esercitato il diritto di opzione e aveva chiesto l’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità, con il ricorso monitorio iscritto in data 20/08/2019 al n. 546/2019 R.G. Tribunale di Terni col quale il medesimo sig. Fabrizio Fianchini aveva chiesto (anche) la stessa indennità sostitutiva pari a quindici mensilità”.

2. Con un secondo motivo denuncia “Grave travisamento della prova (ex art. 360, n. 5, c.p.c.): l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione, dell’inadempimento da parte del datore di lavoro del presunto obbligo di pagare la retribuzione mensile netta di € 1.800,00, è diversa ed inconciliabile con quella contenuta nelle buste paga prodotte in giudizio dal medesimo lavoratore; decisività dello stesso travisamento delle prove”.3. Con un terzo motivo denuncia: “Grave travisamento della prova (ex art. 360, n. 5, c.p.c.): l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione, della testimonianza della Matticari riguardo alla telefonata intercorsa tra il reclamato e il Rossi, prima del licenziamento, e non dopo , è diversa ed inconciliabile con quella contenuta nel verbale della prova testimoniale della medesima Matticari; decisività dello stesso travisamento delle prove”.

4. Il primo motivo è infondato.

5. La Corte di merito ha ben postoin luce che le due cause in primo grado erano pendenti “non dinanzi a giudici diversi, bensì dinanzi allo stesso Tribunale di Terni”, sicché non può porsi questione né di continenza né di litispendenza.

6. S econdo questa Corte, invero, gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse, pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi(cfr. Cass., sez. III, 17.4.2023, n. 10183).E la decisione gravata è conforme a detto principio.

7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono entrambi inammissibili.

8. Da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nel dirimere un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (così Cass. civ., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).

9. In entrambi i motivi ora in esame, la ricorrente allegando un “grave travisamento della prova”, relativo alle informazioni probatorie, rispettivamente, indicate nel secondo e nel terzo motivo, fa esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

10. Osserva allora il Collegio che, secondo quanto specificato dalle Sezioni unite, la deduzione del vizio di travisamento della prova anche in questa chiave è, però, possibile “in concorso dei presupposti di legge”.

11. Occorre quindi ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).

12. E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).

13. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado e quella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi.

14. Ebbene, la ricorrente neanche ha allegato se ed in che parti le motivazioni delle due sentenze in questione fossero significativamente difformi, e, come premesso in narrativa, alla conclusione del suo iter motivazionale la Corte distrettuale ha esplicitamente approvato quanto “affermato nella sentenza impugnata”.

15. Nota, ancora, il Collegio che la ricorrente, in termini di “grave travisamento della prova”, fatto valere ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., in realtà, come ben risulta dagli estesi sviluppi di entrambi i motivi in esame (cfr. pagg. 17-22 del ricorso, per il secondo motivo, e pagg. 23-27, per il terzo motivo), critica talune valutazioni probatorie della Corte di merito; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.16. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import