Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The underlying dispute involved a labor dispute where the appellate court had annulled a dismissal and ordered reinstatement based on the employee's use of sick leave for family care. The court ruled that the procedural outcome was dictated by the plaintiff's voluntary withdrawal, satisfying the statutory requirements for case termination under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The proceedings are extinguished when the plaintiff formally withdraws the appeal, provided the withdrawal is unconditional and the conditions for cost compensation between parties are met.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5216-2021 proposto da: BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA NASEDDU; -ricorrente - contro FADDA ANTONIO IGNAZIO TULLIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LILIANA PINTUS; -controricorrente - avverso la sentenza n. 154/2020 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 129/2020;
Oggetto Estinzione processo per rinuncia R.G.N.5216/2021 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza 15 (comunicata il 24) dicembre 2020, la Corte d’appello di Cagliari (sez. dist. di Sassari) ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore indicato in epigrafe il 6 giugno 2018 e ne ha ordinato al Banco di Sardegna la reintegrazione nel posto di lavoro, condannandolo al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegrazione in misura non inferiore a dodici mensilità, oltre al relativo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore e rigetto del principale della banca avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a rito Fornero, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti, con condanna della datrice al risarcimento del danno, in favore del dipendente in misura di diciotto mensilità, per violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione e il fatto contestato;
2. in esito allo scrutinio delle risultanze istruttorie e in particolare, degli accertamenti dell’investigatore privato degli orari di visita, nei tre giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, terzo comma legge 104/1992, del lavoratore al padre disabile, ricoverato presso una residenza per anziani, il giorno 19 marzo 2018 dalle ore 15,36 alle ore 16,22 e i giorni 23 e 30 marzo 2018 in orari diversi (rispettivamente dalle ore 18,50 alle ore 20,17 e dalle ore 19,12 alle ore 20,30) dal suo orario di lavoro (ore 8,15/13,30 e 14,30/16,45), la Corte territoriale ha diversamente ritenuto rispetto al Tribunale.
E ciò per la compatibilità dell’assistenza del familiare al congiunto disabile con il suo ricovero in struttura assistenziale, come quella di specie (Residenza Anziani Martiri Turritani non dotata di un piano terapeutico, né in grado di offrire assistenza medica come in ambito ospedaliero), effettivamente prestata dal lavoratore nei giorni di permesso suindicati (non potendosi escludere che essa sia avvenuta soltanto nelle ore riportate nel registro di presenze della Residenza e avendo l’investigatore limitato la propria osservazione al periodo corrispondente all’orario di lavoro, né che il predetto, nella restante parte della giornata, abbia svolto attività ad essa funzionali); neppure risultando dalle dichiarazioni testimoniali dell’investigatore che il lavoratore si sia allontanato dalla sua città, né che abbia prestato attività né nel negozio della moglie, né con gli operai della stessa;
3. non esigendo la fruizione dei permessi né la convivenza, né la continuità ed esclusività dell'assistenza del familiare lavoratore, ma neppure la sua prestazione proprio nelle ore di svolgimento della sua attività lavorativa, la Corte d’appello ha pertanto negato un ricorso abusivo ad essi, restando indimostrata l’intenzionale richiesta, da parte del lavoratore, dei permessi per finalità estranee alla loro funzione, né la loro utilizzazione per scopi diversi da quelli previsti; e quindi la sua illegittimità, comportante l’annullamento del licenziamento, come sopra indicato;
4. con atto notificato il 15 febbraio 2021, il Banco di Sardegna ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;
5. prima dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto con la compensazione integrale delle spese tra le parti, notificato alla controparte;
6. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 391, secondo comma c.p.c.;
7. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002;
8. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
P.Q.M.
La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo e c