Italian court dismisses INPS appeal as withdrawn, ordering appellant to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by INPS against a lower court judgment extinguished due to the appellant's failure to request a decision within the statutory period. The court found that the appellant effectively renounced the appeal by not acting within forty days of the proposal for settlement notification. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: If the appellant fails to request a decision within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn, the proceedings are extinguished, and the appellant bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31350/2020,proposto da INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO e LELIO MARITATO ricorrente contro NASONTE PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LILIANO MUSCARÀ controricorrente avverso la SENTENZA n. 174/2020 pronunciata da lla CORTE D’APPELLODI CALTANISSETTA RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a favore della parte -2 - controricorrente nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Rom