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Ordinanza — n. 13312/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses unemployment claim due to failure to appeal administrative exclusion from agricultural worker lists within statutory deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13312/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Giuseppe Cutri's appeal against the Second Instance Court's rejection of his agricultural unemployment benefit claim. Cutri argued that his exclusion from the official agricultural worker lists did not preclude his right to benefits, citing the lists' merely evidentiary function. The Court rejected this, establishing that administrative exclusion from these lists without timely appeal constitutes a substantive bar to future claims.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.l. n. 7/70; Art. 91 c.p.c.: The exclusion of agricultural workers from official lists by INPS, if not appealed within the statutory limitation period, constitutes a substantive bar to the subsequent judicial recognition of unemployment benefits.

Parole chiave

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agricultural unemployment benefits administrative exclusion lists statutory limitation period substantive bar to claims INPS registration requirements judicial review of administrative acts prevention of double recovery diritto all'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 l. n. 264/49
12 R.D. n. 1249/40
l. n. 2248/1865 all. E
Art. 2697 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 22 d.l. n. 7/70 conv. con modif. in l. n. 83/70

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 6229/19
Cass. 30858/21
Cass. 4523/24
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23957-2019 proposto da: CUTRI' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE FILIPPO ITALIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 6/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/01/2019 R.G.N. 633/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.23957/2019 Cron.

Rep. Ud.28/02/2024 CC RITENUTO CHE:La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Cutrì Giuseppe volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola relativamente agli anni 2011 e 2012. Riteneva la Corte, per quanto qui rileva, che l’appellante fosse decaduto dall’azione di impugnazione avverso il provvedimento dell’Inps che l’aveva cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli e che, stante tale decadenza, avesseperso il diritto alla prestazione. Avverso la sentenza ricorre Cutrì Giuseppe per due motivi.

L’Inps è rimasto intimato. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, Cutrì Giuseppe deduce violazione e falsa applicazione degli artt.32 l. n.264/49, 12 R.D. n.1249/40, della l. n.2248/1865 all. E, e dell’art.2697 c.c. per non avere la Corte considerato che l’iscrizione negli elenchi non ha funzione costitutiva del rapporto assicurativo, ma solo di agevolazione probatoria. L’intervenuta decadenza non impediva l’accertamento in sede giudiziale del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato e il conseguente diritto all’indennità di disoccupazione agricola.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. Essendo da accogliere l’appello, la Corte avrebbe dovuto condannare l’Inps al pagamento delle spese in favore dell’odierno ricorrente.Il primo motivo è infondato. Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21 , Cass.4523/24).

In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all’iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l’Inps dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all’opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l’iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall’Inps con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell’art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l’azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.

La sentenza si è conformata al suddetto orientamento e deve perciò essere confermata.