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Ordinanza — n. 13279/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite full appeal and first-instance judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13279/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the full text of the contested first-instance judgment and the appeal itself. The appellant submitted only brief excerpts without indicating where the complete documents were located in the case file. Consequently, the Court could not verify the alleged procedural errors or assess the merits of the arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.; The appellant must specifically report the full content of the appealed judgment and the appeal in the cassation petition to allow the Court to identify the alleged procedural error.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal error in proceeding specificity requirement autonomy of cassation petition procedural formalities cited documents cassation procedure difesa e questioni militari

Disposizioni normative citate

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Art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.
Art. 1, comma 564, l. n. 266/2005
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, nonché degli artt.
Art. 111 Cost.
Art. 112 c.p.c.
Art. 414 c.p.c.
Art. 432 c.p.c.
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 2087 c.c.
Art. 118 att. c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.
Art. 175 c.p.c.
Art. 127 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4238 del 2019
Cass. nn. 23834 del 2019 e 3612 del 2022
Cass. n. 6924 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21788-2019 proposto da: BERTOLDO PATRIK, in qualità di erede di BERTOLDO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO CAROLLO; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; -intimato - avverso la sentenza n. 554/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 1074/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 15.1.2019, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Patrik Bertoldo avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dei Oggetto Benefici superstiti vittime del dovere R.G.N.21788/2019 Cron.

Rep. Ud.15/02/2024 CC benefici spettanti ai familiari di soggetti equiparati alle vittime del dovere; che i giudici territoriali hanno rilevato che l’appello si era limitato a riproporre le deduzioni di primo grado, senza affiancare alla parte volitiva alcuna parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a supporto del rigetto della domanda; che avverso tale pronuncia Patrik Bertoldo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che il Ministero della Difesa, peraltro irregolarmente intimato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non ha svolto attività difensiva; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 15.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, nonché degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per non avere i giudici territoriali deciso il merito della lite ancorché l’appello avesse ritualmente contestato la pronuncia di primo grado; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 414 e 432 c.p.c. e 1362 ss. c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per avere i giudici territoriali errato nell’individuazione della causa petendi del ricorso introduttivo del giudizio; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., nonché di omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere i giudici territoriali accolto la sua domanda conformemente al principio di diritto espresso da Cass. n. 4238 del 2019; che, con riguardo ai primi due motivi, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult.

Cass. nn. 23834 del 2019 e 3612 del 2022); che tale principio implica che la parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia di inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare l’idoneità delle seconde ad inficiare la prima e il conseguente errore in procedendocommesso dal secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.); che, nella specie, parte ricorrente ha per contro riportato in ricorso solo brevi stralci del proprio atto di appello, senza nemmeno indicare dove la sentenza di primo grado e l’appello medesimo sarebbero in concreto reperibili; che, anche a voler prescindere dalla conseguente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., la lacunosità del riassunto della sentenza di prime cure che emerge dagli stralci del contenuto del gravame non permette a questa Corte di giudicare della sussistenza o meno dell’error in procedendo ascritto alla sentenza impugnata; che i primi due motivi, pertanto, vanno ritenuti inammissibili; che l’inammissibilità dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo, siccome concernente il merito della statuizione di prime cure; che la conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione della sua notificazione, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice, ai sensi degli artt.175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (così da ult.

Cass. n. 6924 del 2020); che, nulla dovendo conseguentemente pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità, va invece dichiarata la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu