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Ordinanza — n. 13255/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing, upholding lower court's finding of timely notice via email.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13255/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Michele Suriani's appeal against the dismissal of his opposition to a termination order, ruling the appeal was time-barred. Suriani argued that the 60-day appeal period had not started because the first-instance judgment was merely deposited, not formally communicated, and that the lower court failed to prove actual notice. The court held that the lower court correctly established the judgment was communicated via email on June 15, 2021, which legally constituted valid notice under the relevant statute, thereby triggering the 30-day opposition period and the subsequent 60-day appeal window.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 58 della legge n. 92/2012; Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.: The appeal period commences upon the effective communication of the full text of the judgment to the parties, and a mere deposit without proof of delivery does not constitute valid notice for the purpose of starting the appeal clock.

Parole chiave

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appeal time bar judgment communication email notice validity termination opposition cassation admissibility

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 58 della legge n. 92/2012
civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 58, della legge n.
Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e assenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 327 cod. proc. civ.
92/2012 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 136 cod. proc. civ.
Art. 170 cod. proc. civ.
Art. 96 comma terzo cod. proc. civ.
In applicazione dell’art. 96, comma terzo, cod.
Art. 380-bis comma terzo cod. proc. civ.
civ., richiamato dall’art. 380-bis, comma terzo, cod.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 327 cod. proc. civ
92/2012 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13024/2022
Cass. n. 14082/2017
13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Cass. n. 28751/2019
Cass. n. 28751/2019, Cass.
Cass. n. 13745/2018
28751/2019, Cass. n. 13745/2018 e Cass.
Cass. n. 134/2019
Cass. n. 83/2019

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Testo completo

A BUCONI. FATTO 1.La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da Michele Suriani avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore.

2. La Corte territoriale evidenziava che la sentenza di primo grado era stata comunicata al Suriani in data 15 giugno 2021, e che pertanto il reclamo avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 luglio 2021, mentre l’appello era stato proposto in data 25 novembre 2021.

3. A prescindere dalla forma dell’atto con cui era stato introdotto il gravame, riteneva,pertanto, la tardività del medesimo.

4. Avverso tale sentenza Michele Suriani ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

5. L’Agenzia del Demanio ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e assenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, 136 e 170 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per avere valorizzato la data di pubblicazione della sentenza; evidenzia che ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di cui all’art. 1, comma 58, della legge n. 92/202, rileva solola comunicazione di cancelleria.

Lamenta la mancanza di prova dell’esistenza e della validità della comunicazione di cancelleria (relativa alle pec di invio e di consegna ai difensori con l’allegazione della sentenza integrale) da parte dell’Agenzia del demanio e richiama la giurisprudenza di questa Corte sull’inidoneità del mero avviso di deposito della sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione, occorrendo il testo integrale della pronuncia. Sostiene che, in assenza di prova dell’avvenuta regolare comunicazione della sentenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il termine lungo previsto dagli artt. 1, comma 61, della legge n. 92/2012 e 327 cod. proc. civ.

2. La censura relativa alla violazione dell’art. 360 n.5 è inammissibile, in quanto l’omesso esame di vicende processuali non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (v.

Cass.n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). La Corte territoriale ha comunque accertato che la sentenza del Tribunale di Roma n. 5732/2021 è stata comunicata al Suriani in data 15.6.2021. A fronte di tale accertamento, non può ritenersi sussistente il difetto di motivazione. Deve infatti rammentarsiche questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

3. La censura relativa alla violazione dell’art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 è infondata. Afronte delle deduzioni della controricorrente, secondo cui la comunicazione contestata era stata effettuata in modo integrale ( a meno che fosse stata eseguita con modalità diverse tra l’una e l’altra parte), con ordinanza interlocutoria n. 21857/2023 pubblicata in data 3.10.2023, questa Corte ha mandato alla cancelleria di richiedere alla cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, se la comunicazione della sentenza n. 5732/2021 del 10 giugno 2021 fosse stata effettuata ai difensori di Michele Suria ni in forma integrale, comprensiva della motivazione, o se fosse stato solo comunicato un avviso di deposito, trasmettendo alla cancelleria della Corte di Cassazione, se possibile via peco in altra forma telematica, l’originale telematico di quella comunicazione.

Con nota del 16.10.2023 la cancelleria del Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha dichiarato di avere provveduto in data 15.6.2021 alla comunicazione del deposito della motivazione della sentenza del Tribunale di Roman. 5732/2021 tra Suriani Michele e Agenzia del Demanio a mezzo pec, sia all’Avvocatura Generale dello Stato, sia all’Avv. Federico Falzone, ed ha allegato le ricevute delle pec con le quali era stata inviata anche la sentenza, come allegato. Da tale attestazione risulta, dunque , che alle parti è pervenuto il testo integrale del provvedimento giudiziario e che le medesime parti sono state poste in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia era fondata e di valutarne la correttezza, onde predisporre eventualmente l'impugnazione.

Tale comunicazione è pertantoidonea far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, ratione temporis applicabile, per la proposizione del reclamo.

4. La comunicazione della sentenza di primo grado è avvenuta nel rispetto dei principi espressi daquesta Corte, secondo cui l o scopo della comunicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 1 comma 58 L. 92/2012 è quello di far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento giudiziario e di porle in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza, onde predisporre eventualmente l'impugnazione (cfr. Cass. n. 28751/2019, Cass. n. 13745/2018 e Cass. n. 134/ 2019) ; tale scopo è raggiunto quando la comunicazione di Cancelleria che contiene il testo integrale della sentenza giunge all'indirizzo pec del difensore (cfr. Cass n.83/2019).

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. In applicazione dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., considerato che il ricorso si fonda su un presupposto palesemente smentito dalla certificazione trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Roma, il ricorrente va altresì condannato al pagamento della somma equitativamente determinata come da dispositivo.

8. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. PQM La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spe se del giudizio di legittimità, cheliquida in €4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di€ 2000,00; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, an