Cassation court dismisses INPS appeal, allowing intermittent work to count for pension under old rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the lower court's decision granting Danila Caola an old-style pension. The INPS argued that intermittent work interrupted the required contribution continuity, but the court found the intermittent contract did not violate the specific legislative intent of the savings clause. Consequently, the court ruled that the applicant's intermittent employment was compatible with the preservation of pre-2012 pension eligibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 265, lett. b) l. n. 208/15; Art. 1, co. 194, lett. a) l. n. 147/13: The savings clause preserving pre-2012 pension rules applies to workers who, after December 2011, perform activities not constituting indefinite-term employment, thereby allowing intermittent work to count toward contribution continuity.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23624-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro CAOLA DANILA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHISIMAIO 29, presso lo studio dell'avvocato OLIVIA POLIMANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GUARINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 62/2017;
Oggetto Lavoro intermittente prosecuzione volontaria R.G.N.23624/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di pensione di vecchiaia svolta da Caola Danila nei confronti dell’Inps facendo valere la clausola di salvaguardia contenuta nell’art.1, co.265, lett.
b) l. n.208/15. Riteneva la Corte che non ostasse all’applicazione della clausola il fatto che dal 2011 al 2014 Caola Danila fosse stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza pattuizione di indennità di disponibilità. Secondo la Corte si trattava di un contratto senza continuità sul piano assicurativo-contributivo, mentre la clausola di salvaguardia è fondata sull’esigenza di una continuità contributiva. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Caola Danila resiste con controricorso. All’adunanza camerale odierna il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.1, co.265, lett.
b) l. n.208/15 e 1, co.194 l. n.147/13. La Corte avrebbe errato nell’applicare la clausola di salvaguardia nonostante Caola Danila fosse stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Il motivo è fondato. La clausola di salvaguardia dell’art.1, co.265, lett.
b) l. n.208/15 prevede che le norme in materia di requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art.24 d.l. n.201/11 continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’art.1, co.194, lett.
a) e f), l. n.147/13, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato d.l. n.201/11, entro il 60° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.l. Interessa in questa sede l’art.1, co.194, lett.
a) l. n.147/13, che dispone che le norme in materia di requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art.24 d.l. n.201/11, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamenteal 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore deld.l. n.201/11, entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del citatod.l. appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Nel caso di specie è stato accertato che, successivamente al 4.12.2011, Caola Danila, previamente autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione, aveva svolto attività riconducibile a un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
La ratio della clausola di salvaguardia è quella di non pregiudicare i soggetti privi di lavoro e autorizzati, prima del 4.12.2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione onde poter conseguire il diritto alla pensione. Per costoro, considerati soggetti deboli, il legislatore ha voluto preservare i pregressi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto al pensionamento. Con previsione di ulteriore favore è stato dispostoche, a tal fine, bastasse l’accredito di un solo contributo al 6.12.11 e che potesse svolgersi, successivamente al 4.12.11, qualsiasi attività lavorativa purché non riconducibile a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il favore della norma risulta evidente da un confronto con la disciplina generale della