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Ordinanza — n. 13076/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by applicant's voluntary withdrawal to simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13076/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant voluntarily withdrew the case to adopt the simplified settlement procedure established by Law 197/2022. Although the applicant argued for the invalidity of civil sanctions based on Constitutional Court rulings, the court noted the procedural bar to further litigation. Consequently, no ruling on the merits of the sanctions was made, and no costs were assigned to the parties remaining in the case.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 197, comma 1, l. 2022: The appeal is extinguished when the applicant deposits a waiver of the appeal in adherence to the simplified settlement procedure, thereby precluding further judicial examination of the merits.

Parole chiave

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extinction of appeal simplified settlement procedure voluntary withdrawal civil sanctions Inps debt collection decisione sulla contribuzione contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011
per non avere la Corte deciso sulla illegittimità delle sanzioni civili applicate dall’Inps, e violazione e falsa dell’art. 18, co.12, d.l.
Art. 116, l. n. 388/2000
Sentenza n. 104/2022 Corte Costituzionale
l. n. 197/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 622-2023 proposto da: IOVINO ALFONSO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO MADDALUNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - nonchè contro S.C.C.I.

S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; Oggetto Gestione separata avvocati R.G.N.622/2023 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC -intimate - avverso la sentenza n. 2530/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 615/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’avv.

Iovino Alfonso avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il debito derivante dal reddito per lavoro autonomo percepito dallo stesso nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto. Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo. Avverso la sentenza, Iovino Alfonso ricorre per due motivi. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) sono rimaste intimate.

Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon i due motivi di ricorso, Iovino Alfonso deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte deciso sulla illegittimità delle sanzioni civili applicate dall’Inps, e violazione e falsa dell’art. 18, co.12, d.l. n. 98del 2011 conv. in l. n.111 del 2011 e dell’ art.116 della legge n.388 del 2000 , poiché le sanzioni civili non era dovute a seguito della sentenza n.104 del 20 22 della Corte Costituzionale.

Tanto premesso rileva il Collegio che il giudizio va dichiarato estinto ex art. 3 91 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato rinuncia per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197del 2022. Quanto alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, non si deve pronunciare nei rapporti con AdER e S.C.C.I. s.p.a. rimasteintimate, e nemmeno nei rapporti con l’Inps, che non ha svolto attività difensiva. Trattandosi di pronuncia di estinzione, non è d