Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of ratio comparison and merit error preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay the litigation costs. The applicant argued that the lower court violated specific laws regarding benefits for victims of organized crime and improperly relied on late evidence. The court rejected these claims because the applicant failed to compare her arguments with the lower court's reasoning and because the court correctly applied the principle of free evaluation of evidence, which is not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, 2, 4, 7, 9-bis l. 302/1990; Art. 11 prel. c.c.; Art. 416, 437 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to compare its arguments with the reasoning of the contested decision, or if it challenges the free evaluation of evidence which constitutes a matter of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19142-2019 proposto da: GALLO RITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO ANTICO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 287/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 210/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.3.2019, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado Oggetto Benefici superstiti vittime criminalità organizzata R.G.N.19142/2019 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC che aveva rigettato la domanda di Rita Gallo volta a conseguire i benefici previsti a favore dei familiari superstiti di vittime innocenti della criminalità organizzata; che avverso tale pronuncia Rita Gallo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 15.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 7 e 9-bis, l. n. 302/1990, nonché dell’art. 11 prel. c.c. per avere la Corte di merito disatteso il principio secondo cui la c.d. speciale elargizione costituisce oggetto di un diritto soggettivo ed altresì per aver applicato in specie la previsione di cui all’art.2-quinquies, l. n. 94/2009, nonostante essa fosse entrata in vigore successivamente alla proposizione della domanda amministrativa volta al conseguimento del beneficio; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato il proprio giudizio su documentazione tardivamente prodotta dal Ministero in prime cure; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che dal compendio istruttorio non si ricavasse la prova della sua estraneità ad ambienti della criminalità organizzata; che, al riguardo, va preliminarmente rilevato che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che la documentazione tardivamente prodotta dal Ministero in prime cure era stata ritualmente acquisita nel “doveroso esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c.” e che, avuto riguardo al tempo di presentazione della domanda amministrativa (giugno 2009), la disciplina applicabile doveva rinvenirsi nel combinato disposto dell’art. 1, comma 259, l. n. 662/1996, e dell’art. 3, comma 2, lett. a), l. n. 407/1998, che aveva previsto, per la concessione dei benefici in questione, la “condizione di estraneità […] agli ambienti delinquenziali”, poi reiterata in termini anche dall’art. 2-quater, d.l. n. 151/2008 (conv. con l. 186/2008), hanno interamente confermato l’accertamento del giudice di primo grado circa l’insussistenza della “prova dell’assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali”; che, tanto premesso, i primi due motivi si rivelano prima facie inammissibili, difettando le censure di qualsiasi confronto con la ratio decidendidella sentenza impugnata, per come sopra riassunta; che, sul punto, merita di essere ribadito che il motivo di ricorso per cassazione dev’essere costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, di talché la mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che l’art. 366 n. 4 c.p.c. sanziona con l'inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024); che del pari inammissibile è il terzo motivo, essendo consolidato l’orientamento secondo cui principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1° , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (così da ult.
Cass. n. 27847 del 2021), rimanendo pertanto preclusa ogni censura allorché, come nella specie, ricorra una doppia conforme di merito ai sensi dell’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., vigente ratione temporis; che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que