Court dismisses jurisdictional appeal as case is pending in different degrees, not technically litispendent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the jurisdictional appeal against a Rome Tribunal order declaring litispendence. The appellant argued the first court erred by ruling on litispendence before the second court was approached. The court held that since the case was already pending before the same office, the situation involved procedural consolidation rather than technical litispendence, rendering the original order void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, 40, 295, 324 c.p.c.: When a case is already pending before the same judicial office, the situation constitutes procedural consolidation rather than technical litispendence, meaning the first court's declaration of litispendence is invalid and the proceedings must continue before the initially approached judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 12120- 2023 proposto da: MILETIC VLADIMIR in qualità di erede di KRSULJIA KATICA MILETIC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA STANISCIA, SABRINA MASTROPAOLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; -resistente - nonchè contro INTESA SANPAOLO S.P.A., BNL S.P.A., POSTE ITALIANE S.P.A., UNICREDIT S.P.A.;
Oggetto R.G.N.12120/2023 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC -intimate - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/05/2023 R.G.N. 53025/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 10.5.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione.
Le parti hanno presentato memorie. La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez.
U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 -01), essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi. In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Roma. Così