Italian court rules that social security contribution disputes for self-employed farmers fall under labor court jurisdiction based on the contributor's residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the territorial competence of the Naples labor court, remitting the case to that jurisdiction. The lower court in Catania had incorrectly invoked the general rule for opposition to execution, while the opposing parties argued for the creditor's seat. The court ruled that contribution disputes for self-employed agricultural workers are governed by labor law principles, mandating jurisdiction based on the contributor's residence rather than the employer's location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 618 bis c.p.c.; Art. 444 c.p.c.: Disputes regarding contribution obligations of self-employed agricultural workers fall under the jurisdiction of the labor court where the contributor resides, excluding the general rule for employer-based disputes from extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 14295-2023 proposto da: TRIBUNALE di CATANIA, con ordinanza R.G.N. 6701/2022 del 20/06/2023, nel procedimento pendente tra: LOMBARDO MAURIZIO; I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: Con ordinanza 2.6.23 il tribunale di Catania ha sollevato regolamento d’ufficio in relazione a opposizione a ruolo e intimazione di pagamento relativo ad avviso di addebito per contributi artigiani commercianti, per il quale tribunale di Oggetto R.G.N.14295/2023 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC Napoli il 29.6.22 aveva declinato la competenza territoriale in favore del giudice del luogo in cui aveva sede l’ente creditore. Il tribunale siculo invoca il foro del luogo di residenza del contribuente, nel caso Napoli, quale foro per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del tribunale di Napoli. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Occorre preliminarmente considerare che l’articolo 618 bis c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione impone l’applicazione delle norme delle controversie di lavoro, salvo la competenza del giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è iniziata; nel caso di specie, non vi è un inizio di esecuzione, essendovi soltanto un avviso di addebito, sicché si applicano i criteri delle controversie di lavoro (richiamo comprensivo delle controversie previdenziali, disciplinate nello stesso capo); rileva quindi il criterio dettato dall’art. 444 cpc.
Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23141 del 07/11/2011, Rv. 618967 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 21317 del 09/11/2004, Rv. 577983 - 01) che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.
Deve dunque essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, quale luogo di residenza del lavoratore contribuente. p.q.m. dichiara la competenza del tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette parti e causa, anche per le spese del presente procedimento. Così dec