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Ordinanza — n. 12996/2024 — snciv Generato dall'IA

Administrative sanctions for unpaid contributions fall under ordinary court jurisdiction based on creditor's domicile.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12996/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ordinary court of Naples competent to hear the case regarding unpaid social security contributions. The lower court had incorrectly assigned jurisdiction to the labor court in Aversa based on the location of the company's headquarters. The Court ruled that for omissive infractions involving portable obligations, jurisdiction belongs to the creditor's domicile where payment must be made.

Regesto Legislator

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Art. 22 l. 689/1981; Art. 1182 c.c.; In cases of administrative sanctions for unpaid contributions, the competent court is the ordinary court at the creditor's domicile, not the labor court at the employer's seat.

Parole chiave

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administrative sanctions unpaid contributions territorial jurisdiction omissive infractions creditor domicile portable obligations competence regulation motivi di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 22 l. 689/1981
644060 -01) che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l.
Art. 1182 c.c.
Art. 444, comma 3, c.p.c.
art. 6 d.lgs. 150/11
e quindi il foro del luogo del creditore (nel caso coincidente con il foro del luogo in cui era stata posta in essere l’infrazione ex art. 6 d.lgs. 150/11).

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017
Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019
In tal senso, anche Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 12711-2023 proposto da: TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con ordinanza n. cronologico 27024/2023 R.G.N. 3537/2023 del 29/05/2023, nel procedimento pendente tra: CACCIAPUOTI GIUSEPPE in proprio e quale liquidatore di EDIL HOUSE S.R.L.; I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO CHE: Con provvedimento dell’8.2.23 il tribunale di Napoli dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del tribunale di Napoli nord-Aversa in funzione di giudice del lavoro, in relazione ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative, ritenendo rilevante il foro della sede Oggetto R.G.N.12711/2023 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC dell’azienda in caso di omesso versamento dei contributi ex articolo 22 legge 689 dell’81. Il tribunale con provvedimento del 23.5.23 richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza invocando l’articolo 1182 comma terzo c.c. e quindi il foro del luogo del creditore (nel caso coincidente con il foro del luogo in cui era stata posta in essere l’infrazione ex art. 6 d.lgs. 150/11).

Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi competente il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: L’istanza di regolamento è fondata. Questa Corte, invero, ha già affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017, Rv. 644060 -01) che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito.

Nel caso, ove la sanzione è stata irrogata per l’omesso versamento di contributi, va dichiarato competente il tribunale ordinario di Napoli, secondo il criterio del luogo in cui deve essere effettuato il pagamento (domicilio del creditore, trattandosi di obbligazione portable). In tal senso, anche Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019, Rv. 653140 – 01, secondo la quale, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. p.q.m. dichiara la competenza del tribunale di Napoli innanzi al quale rimette parti e causa, anche per le spese del presente procedimento.

Così de