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Ordinanza — n. 12994/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional objection, ruling the case is a merger of proceedings, not true lis pendens.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12994/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the procedural objection regarding lis pendens, determining the situation constituted a merger of proceedings rather than true concurrent litigation. The court found that since the case was already pending before the same tribunal, the rules on merger applied instead of the rules on lis pendens. Consequently, the lower court's declaration of lis pendens was annulled, and the proceedings were ordered to continue before the originally adited judge.

Regesto Legislator

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Art. 39, 40, 295, 324 c.p.c.; When a case is already pending before the same tribunal, the rules on merger of proceedings apply, precluding the application of lis pendens rules and invalidating a declaration of lis pendens made by a subsequently adited judge.

Parole chiave

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merger of proceedings lis pendens jurisdictional objection concurrent proceedings procedural competence litispendenza e connessione inosservanza delle norme sulla competenza opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 39 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c.
Art. 40 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
art. 39 c.p
CONSIDERATO CHE: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013
e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11984- 2023 proposto da: VITASOVIC ORIJANO, SOSIC ROBERT, in qualità di eredi di VITASOVIC MARINI LIDIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall' avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO; -resistente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto R.G.N.11984/2023 Cron.

Rep. Ud.29/02/2024 CC e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI; -resistente - nonchè contro INTESA SANPAOLO S.P.A., BNL S.P.A., UNICREDIT S.P.A.; -intimate - avverso l'ordinanza n. cronologico 2612/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/04/2023 R.G.N. 5109/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO CHE: Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 18.4.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione. Le parti hanno presentato memorie. La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 -01), essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi.

In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di R