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Ordinanza — n. 12992/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional objection when parallel proceedings exist in different procedural degrees rather than true lis pendens.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12992/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the jurisdictional regulation appeal against a Rome Tribunal order declaring lis pendens. The appellant argued the Tribunal erred by citing lis pendens when the case was already pending in different procedural degrees. The Court ruled that true lis pendens does not apply here because the proceedings were merely in different stages, not identical instances, thus invalidating the Tribunal's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 39, 40, 295, 324 c.p.c.; The court must reject a lis pendens declaration when parallel proceedings exist in different procedural degrees, requiring the case to continue before the first adjudicated judge.

Parole chiave

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lis pendens jurisdictional regulation parallel proceedings procedural degrees Corte di Cassazione civil procedure code competence objection istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 39 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c.
Art. 40 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
art. 39 c.p
CONSIDERATO CHE: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456-01
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11894- 2023 proposto da: SAMSA MARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall' avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO; -resistente - nonchè contro UNICREDIT S.P.A., BNL S.P.A., I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimati - avverso l'ordinanza n. cronologico 2611/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/04/2023 R.G.N. Oggetto R.G.N.11894/2023 Cron.

Rep. Ud.29/02/2024 CC 70709/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 18.4.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto (pur in epoca successiva al predetto) innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione.

Si è costituita nel giudizio Poste italiane spa. Le parti hanno presentato memorie. La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez.

U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 -01), essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi. In accoglimento del motivo, l’ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Roma. Così deci