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Ordinanza — n. 12984/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses social security appeal for inadmissibility due to failure to address court reasoning and lack of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12984/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by a social security company against a lower court's partial ruling on unpaid agricultural contributions. The appellant argued for a shift in the burden of proof and challenged the application of specific penalty regimes, but the court found these arguments inadmissible. The decision rests on the failure to engage with the lower court's reasoning and the absence of prior appellate review for certain issues.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: Cassation appeals are inadmissible if they fail to confront the ratio decidendi of the contested judgment or concern matters already settled by final appellate decisions.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal failure to confront reasoning judgment on appeal finality burden of proof allocation social security contributions attività sottoposta a contribuzione azienda agricola diffida dell'istituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
artt. 2697 c.c
art. 112 c.p
DMAG) irritualmente acquisite in sede di operazioni peritali; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1157 del 2018
in tal senso Cass. n. 1157 del 2018, sulla scorta di Cass.
Cass. nn. 5137 del 2006 e 16351 del 2007
Cass. n. 1341 del 2024
sanziona con l'inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024); che del pari inammissibili sono il terzo e il quarto motivo, trattandosi di questioni che non sono state devolute in grado di appello (si veda il ricorso in appello, debitamente riprodotto, per quanto qui interessa, alle pagg.
Cass. n. 22397 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26059-2018 proposto da: "CORONELLA" DI SALVATORE CORONELLA C. S.N.C., in persona dei Liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI VITA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 426/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/04/2018 R.G.N. 79/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.26059/2018 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.4.2018, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva solo parzialmente accolto l’opposizione proposta da Coronella di Salvatore Coronella C. s.n.c. avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva contestato omissioni contributive in relazione alla manodopera agricola occupata alle sue dipendenze; che avverso tale pronuncia Coronella di Salvatore Coronella C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 18.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 198 e 416 c.p.c., per aver erroneamente la Corte di merito ritenuto che, trattandosi di recupero parziale di benefici contributivi per le zone svantaggiate, fosse a suo carico l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per fruirne, e altresì per aver attribuito al solo verbale ispettivo efficacia probatoria dei fatti contestatile dall’INPS, in considerazione dell’inutilizzabilità delle denunce mensili (c.d. DMAG) irritualmente acquisite in sede di operazioni peritali; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di prime cure anche nella parte in cui, pur in assenza di alcuna domanda riconvenzionale dell’INPS, aveva ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva, laddove nel verbale ispettivo (di cui l’Istituto, costituendosi in giudizio, aveva chiesto conferma) esse erano state parametrate a quelle dovute per il caso di omissione contributiva; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.l. n. 71/1993 (conv. con l. n. 151/1993), e dell’art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per non avere i giudici di merito ritenuto che il recupero degli sgravi dovesse essere parametrato al maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta; che, con il quarto e il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla censura di violazione della legge n. 241/1990 e sulla richiesta di richiamo del CTU; che, con il sesto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte merito ritenuto di compensare interamente le spese di lite, ancorché si vertesse in fattispecie di soccombenza reciproca; che, con riguardo al primo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata, e ciò sia che si controverta sulla spettanza in sé del beneficio, sia che l’oggetto del contendere riguardi la sua misura (cfr. in tal senso Cass. n. 1157 del 2018, sulla scorta di Cass. nn. 5137 del 2006 e 16351 del 2007); che, conseguentemente, il primo motivo risulta palesemente infondato nella parte in cui si duole dell’erronea ripartizione dell’onere della prova, mentre è radicalmente inammissibile nella parte in cui censura d’illegittimità l’acquisizione della documentazione in sede di operazioni peritali, difettando di ogni confronto con la ratio decidendi esposta alle pagg. 5 - 6 della sentenza impugnata, secondo cui si trattava di documentazione concernente fatti già compiutamente allegati dall’INPS e dunque senz’altro acquisibile d’ufficio dal giudice; che analogo profilo di inammissibilità presenta il secondo motivo di censura, proposto senza in alcun modo confrontarsi con le affermazioni di cui a pag. 6 della sentenza impugnata, secondo cui era stata la stessa società a dolersi nel ricorso introduttivo del giudizio del fatto che, nel verbale ispettivo, non si comprendeva quale fosse il regime sanzionatorio applicato, il quale, peraltro, in ragione dei calcoli effettuati dagli ispettori, doveva individuarsi in quello proprio dell’evasione; che, sul punto, merita di essere ribadito che il motivo di ricorso per cassazione dev’essere costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, di talché la mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che l’art. 366 n. 4 c.p.c. sanziona con l'inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024); che del pari inammissibili sono il terzo e il quarto motivo, trattandosi di questioni che non sono state devolute in grado di appello (si veda il ricorso in appello, debitamente riprodotto, per quanto qui interessa, alle pagg. 16-20 del ricorso per cassazione) e sulle quali si è pertanto formato il giudicato interno; che il quinto motivo è per contro palesemente infondato, dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata evincendosi con chiarezza che l’istanza di richiamo del CTU è stata implicitamente rigettata; che il sesto motivo, infine, è inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, rientrando la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, non è censurabile per cassazione il mancato uso di tale facoltà, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, da ult., Cass. n. 22397 del 2020); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut