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Ordinanza — n. 12978/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses unemployment claim due to failure to appeal administrative exclusion from agricultural worker lists within statutory deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12978/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appellant's claim for agricultural unemployment benefits, confirming the lower court's rejection based on procedural lapse. The appellant argued that registration in official lists was merely evidentiary and that the administrative exclusion should not bar judicial access to benefits. The court ruled that registration remains a substantive prerequisite for benefits, and failure to appeal the exclusion within the specific statutory period results in permanent loss of the right to the pension.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.l. n. 7/70; Art. 91 c.p.c.: Registration in agricultural worker lists constitutes a substantive prerequisite for unemployment benefits, and failure to appeal the administrative exclusion within the prescribed decadenza period definitively precludes the right to the benefit.

Parole chiave

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agricultural unemployment benefits administrative exclusion statutory decadenza period substantive prerequisite failure to appeal social security registration procedural bar indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 l. n. 264/49
12 R.D. n. 1249/40
l. n. 2248/1865 all. E
Art. 2697 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 22 d.l. n. 7/70, conv. con modif. in l. n. 83/70
Art. 152 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 6229/19
Cass. 30858/21
Cass. 4523/24
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23506-2019 proposto da: PESCE MARIA CONCETTA IMMACOLATA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE FILIPPO ITALIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/01/2019 R.G.N. 199/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.23506/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Pesce Maria Concetta Immacolata volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola relativamente agli anni 2008, 2009, 2010. Riteneva la Corte, per quanto qui rileva, che l’appellante fosse decaduta dall’azione di impugnazione avverso il provvedimento dell’Inps che l’aveva cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli e che, stante tale decadenza, aveva perso il diritto alla prestazione.

Avverso la sentenza ricorre Pesce Maria Concetta Immacolata per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, Pesce Maria Concetta Immacolata deduce violazione e falsa applicazione degli artt.32 l. n.264/49, 12 R.D. n.1249/40, della l. n.2248/1865 all. E, e dell’art.2697 c.c. per non avere la Corte considerato che l’iscrizione negli elenchi non ha funzionecostitutiva del rapporto assicurativo, ma solo di agevolazione probatoria.

L’intervenuta decadenza non impediva l’accertamento in sede giudiziale del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato e il conseguente diritto all’indennità di disoccupazione agricola. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. Essendo daaccogliere l’appello, la Corte avrebbe dovuto condannare l’Inps al pagamento delle spese in favore dell’odierna ricorrente. Il primo motivo è infondato. Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).

In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all’iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l’Inps dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all’opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l’iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l’iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall’Inps con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell’art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l’azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.

La sentenza si è conformata al suddetto orientamento e deve perciò essere confermata. Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo. Nulla sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 c.p.c. già vagliata positivamente dall