Cassation Court dismisses INPS appeal, upholding that INPS reclassification lacks retroactive effect absent employer fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted unemployment benefits to a worker based on agricultural employment in 2002. The INPS argued that its subsequent reclassification of the employer's activity to industrial should retroactively invalidate the worker's status, but the court rejected this claim. The court held that INPS reclassifications generally lack retroactive effect unless based on the employer's initial false declarations, a condition not met here as the employer had not lied about the activity type.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, co. 8 l. n. 335/95; Art. 49 l. n. 88/89: INPS reclassification provisions lack retroactive effect and apply from the current pay period unless the initial misclassification resulted from the employer's false declarations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20289-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro D'ALESSIO CARABELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO SANTESE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 911/2016;
Oggetto Inquadramento art.49 l. n.88/89 R.G.N.20289/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno accoglieva la domanda di D’Alessio Carabella volta a far accertare il rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate nell’anno 2002 alle dipendenze dell’azienda Secondulfo F.lli s.p.a., con condanna al pagamento dell’indennità di disoccupazione. Riteneva la Corte che, come già deciso in una precedente sentenza emessa dallo stesso organo giudicante, la riclassificazione operata dall’Inps con verbale di accertamento con cui si ascriveva la Secondulfo F.lli s.p.a. al settore industriale e non più a quello agricolo, non potesse avere effetto retroattivo, e quindi non pregiudicassela posizione previdenziale della lavoratrice per le giornate effettuate prima della riclassificazione.
Specificava la Corte che la riclassificazione poteva avere effetto retroattivo nel solo caso di inveritiere dichiarazioni del datore di lavoro al momento dell’avvio dell’attività, e non a seguito di accertamenti successivi dell’Inps non determinati da false comunicazioni datoriali Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. D’Alessio Carabella resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE:Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per aver motivato con un semplice rinvio ad altra sentenza del medesimo ufficio giudiziario, senza svolgere alcun accertamento e senza esplicitare le ragioni a ll’accoglimento della domanda della lavoratrice.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.8 l. n.335/95, degli artt.1, 2, 3, 4 l. n.352/78 e 44-bis d.l. n.69/03, conv. con mod. dalla l. n.326/03, per avere la Corte d’appello negato effetto retroattivo dell’inquadramento nel settore industriale, a fronte dell’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostanze attinenti alla prevalenza dell’attività industriale su quella agricola. Sostiene l’Inps che anche tale ipotesi andava ricondotta alla retroattività voluta dall’art.3, co.8 l. n.335/95.
Il primo motivo è infondato. La sentenza ha motivato non solo facendo riferimento al precedente della stessa Corte d’appello (sentenza n.674/18), bensì esternando anche proprie ragioni di fatto e di diritto (v. p.6 punto 10 della sentenza) sulla base delle quali l’art.3, co.8 l. n.335/95 non può riguardare il caso in questione. Il secondo motivo è infondato. L’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
L’orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell’art.3, co.8 l. n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.
La Corte d’appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha affermato che nessuna inveritiera dichiarazione fu comunicata all’Inps dall’azienda, sia in ordine all’attività industriale sia in ordine a quella agricola. Se così è, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, la variazione operata dall’Inps ha effetto ex nunc