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Decreto — n. 12972/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12972/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12972/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 27615-2018, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro AICARDI GABRIELE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati STEFANO TACCHINO, MAURO MEZZETTI, ALBERTO MEZZETTI, con domicilio eletto in ROMA, VIA GERMANICO, 197, presso lo studio degli ultimi due difensori Avverso la sentenza n. 91 del 2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 20 marzo 2018 (RG 218/2017), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ; Decreto — n. 12972/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 91 del 2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 20 marzo 2018 (RG 218/2017), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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prestazioni di previdenza professionale cassa di compensazione professionale credito di contributi ordinamento dei contributi causali cassa malati dell'impresa prestazione dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 93 cod. proc. civ
civ.), liquidate a carico della parte ricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dei procuratori antistatari (art. 93 cod. proc. civ.);
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 27615-2018, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro AICARDI GABRIELE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati STEFANO TACCHINO, MAURO MEZZETTI, ALBERTO MEZZETTI, con domicilio eletto in ROMA, VIA GERMANICO, 197, presso lo studio degli ultimi due difensori Avverso la sentenza n. 91 del 2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 20 marzo 2018 (RG 218/2017), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a carico della parte ricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dei procuratori antistatari (art. 93 cod. proc. civ.);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, avvocati Stefano Tacchino, Mauro Mezzetti, Alberto Mezzett