Cassation court dismisses Inps appeal, ruling that low income does not automatically exclude mandatory separate management registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Inps appeal against the Genoa Court of Appeal's decision to order mandatory registration in the separate management system. Although the appellant argued that an annual income below €5,000 precludes such registration, the Court held that low earnings are merely an indicator to weigh against habitual activity, not a definitive exclusion. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded for a new factual assessment of the appellant's professional habits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 26-31 l. n. 335/95; d.l. n. 98/11, conv. con modif. dalla l. n. 111/11; d.l. n. 269/03, conv. con modif. dalla l. n. 326/03: The burden of proving habitual professional activity lies with the Inps, and an annual income below €5,000 does not automatically exclude mandatory registration if other evidence confirms the activity's regularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11097-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti - contro MAINERI LUCA; -intimato - avverso la sentenza n. 53/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 433/2018;
Oggetto Gestione separata avvocati R.G.N.11097/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Genova accoglieva l’opposizione proposta dall’avv. Luca Maineri avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il debito derivante dal reddito per lavoro autonomo percepito dallo stesso nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto.
Riteneva la Corte d’appello che l’appellante aveva percepito un reddito inferiore a €5.000, limite al di sotto del quale l’iscrizione alla Gestione separata non era dovuta. Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Luca Maineri è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.1 e 2 d.l. n.98/11, conv. con modif. dalla l. n.111/11, 21, co.8 l. n.247/10, 44, co.2 d.l. n.269/03, conv. con modif. dalla l. n.326/03 per avere la Corte escluso l’iscrizione d’ufficio avendo riguardo al reddito prodotto, inferiore a €5.000, nonostante l’appellante svolgesse abitualmente l’attività di avvocato.
Il motivo è fondato. Questa Corte, in diversi precedenti (a partire da Cass.4419/21; in seguito v. ad es. Cass.4863/22, Cass.28117/21, Cass.10269/21) ha affermato che:
a) l’iscrizione alla Gestione separata presuppone l’abitualità dell’attività professionale, la quale può sussistere anche rispetto a redditi annui inferiori a € 5000; b ) l’accertamento dell’abitualità è compito del giudice di merito che non può presumere iuris et de iurel’abitualità per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, né può escludere l’abitualità tout courtper il fatto di un reddito inferiore a € 5000 annui. Il giudice puòinvece trarre, quali elementi di presumptio hominis in favore dell’abitualit à, l’iscrizione all’albo, l’apertura di partita iva, l’esistenza di un’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività e, di contro, la percezione di un reddito inferiore a € 5000 puòrilevare come un indizio, da ponderare con gli altri acquisiti al processo, volto ad escludere l’abitualità dell ’ attivit à .
L’accertamento dell’abitualitàè da compiere ex ante , in considerazione della scelta compiuta a monte dal professionista, e non ex post , come conseguenza dell’ammontare di reddito prodotto nell’anno;
c) resta fermo che, una volta accertata l’abitualità, l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta pur se il reddito annuo sia inferiore a € 5000; d ) l’onere della prova dell’abitualità spetta all’Inps, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito alla contribuzione (Cass.35051/22);
e) ove il reddito sia superiore a € 4 annui, il requisito dell’abitualitàdiviene irrilevante poiché l’iscrizione alla Gestione separata ècomunque dovuta in base all’art.44, co.2, d.l. n.269/03concernente l’ attività svolta in modo occasionale ma con reddito superiore alla soglia necessaria all’iscrizione. La Corte d’appello ha violato tali principi non compiendo alcun accertamento di fatto sull’abitualità dell’attività, ma ritenendo che il solo fatto del reddito inferiore a €5.000 escludesse l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. Al contrario, l’abitualità può sussistere – e dunque va sempre accertata – anche rispetto a redditi inferiori al limite di €5000. In conclusione la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per l’accer