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Ordinanza — n. 12867/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the pension claim was time-barred and lacked standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12867/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared the deceased's pension claim time-barred. The INPS argued the claim was untimely, but the court found the administrative deadline had expired over ten years prior to the lawsuit. Consequently, the claim lacked legal standing, rendering the lower court's decision on standing moot and the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR n. 639/1970; Art. 100 c.p.c.: The court established that a pension claim is extinguished by the expiration of the administrative deadline, meaning a subsequent judicial request for a medical certification lacks standing if the benefit was already time-barred.

Parole chiave

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pension time-bar administrative deadline lack of standing medical certification decadence period diritto alla rendita d'invalidità istituto di previdenza assicurazione per la vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR n. 639/1970
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R.
Art. 6 DL n. 103/1991
639/1970, e dell’art. 6, d.l.
Art. 100 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
Art. 152 c.p.c.
2591 del 1972); che nulla va pronunciato sulle spese del processo, sussistendo agli atti del ricorso introduttivo del giudizio dichiarazione dell’intimata resa ai fini dell’esonero ex art. 152 att.
art. 445-bis c.p
requisito sanitario utile ai fini della prestazione, ma non anche il diritto alla prestazione medesima; che, sul punto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2857 del 2020
Cass. n. 14629 del 2021
Cass. n. 15969 del 2017
Cass. n. 2591 del 1972
382, comma 3°, c.p.c., atteso che la causa non poteva essere proposta (Cass. n. 2591 del 1972); che nulla va pronunciato sulle spese del processo, sussistendo agli atti del ricorso introduttivo del giudizio dichiarazione dell’intimata resa ai fini dell’esonero ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16840-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro SANFILIPPO AGATA in qualità di erede di ANTONINO D'AMICO; -intimata - avverso la sentenza n. 140/2019 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 1203/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.3.2019, il Tribunale di Termini Imerese, decidendo in sede di opposizione ad Oggetto Accertamento tecnico preventivo obbligatorio, interesse ad agire R.G.N.16840/2019 Cron. Rep. Ud.14/03/2024 CC accertamento tecnico preventivo obbligatorio promosso da Agata Sanfilippo, ha dichiarato che il di lei coniuge Antonino D’Amico, deceduto in data 16.3.2006, era in possesso, alla data della domanda amministrativa, del requisito sanitario utile ai fini della pensione ordinaria d’inabilità; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Agata Sanfilippo, nella spiegata qualità, è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 14.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, e dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), per non avere il Tribunale dichiarato il difetto d’interesse dell’odierna intimata ad agire per l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie del suo dante causa; che, a sostegno della censura, l’INPS ha rappresentato che, avendo il de cuius presentato la domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione d’inabilità in data 9.3.2006 ed essendo deceduto il successivo 16.3.2006, il ricorso giudiziario depositato il 15.5.2017 doveva reputarsi irrimediabilmente tardivo rispetto al termine di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, con conseguente l’estinzione dell’unico rateo di pensione in ipotesi maturato (rectius, dell’unico rateo che il de cuius avrebbe potut o maturare qualora fosse sopravvissuto fino al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ossia fino al 1°.4.2006, a tale data dovendo per legge fissarsi la decorrenza della prestazione richiesta);che, con il secondo motivo, l’INPS si duole di omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del rateo de quo; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che il Tribunale adito ha disatteso l’eccezione di decadenza anzitutto sul rilievo che l’INPS non aveva comprovato la data di comunicazione del diniego della prestazione e, in secondo luogo, richiamando l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la pronuncia resa all’esito dell’accertamento preventivo obbligatorio riguarderebbe soltanto il c.d. requisito sanitario utile ai fini della prestazione, ma non anche il diritto alla prestazione medesima; che, sul punto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. presuppone, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale richiesto in vista di una certa prestazione previdenziale o assistenziale risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, che difetta allorché siano prima facie carenti altri presupposti necessari ai fini della predetta prestazione (così Cass. nn. 2857 del 2020, 14629 del 2021 e innumerevoli successive conformi); che, avuto riguardo al costante orientamento di questa Corte secondo cui la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo –a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventigiorni dalla data di pr esentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7, l. n. 533/1973, e di quello di centottantagiorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, l. n. 88/1989 – determina comunque il decorrere del dies a quo del termine triennale di decadenza, rendendo all’uopo irrilevante sia la decisione tardiva dell’ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 15969 del 2017), è indiscutibile che, alla data del deposito del ricorso giudiziario volto all’accertamento del requisito sanitario utile per la pensione d’inabilità, l’unico rateo (eventualmente) maturato dal de cuius si era estinto per intervenuta decadenza, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data della domanda amministrativa; che, non avendo erroneamente il Tribunale dichiarato la carenza d’interesse ad agire, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3°, c.p.c., atteso che la causa non poteva essere proposta (Cass. n. 2591 del 1972); che nulla va pronunciato sulle spese del processo, sussistendo agli atti del ricorso introduttivo del giudizio dichiarazione dell’intimata resa ai fini dell’esonero ex art. 152 att. c.p.c.;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo mot