Cassation court dismisses pensioner's appeal, upholding Inps right to recover benefits due to proven fraud regarding employment start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by Cassani Giuseppina against the Milan Court of Appeal's decision ordering the Inps to recover pension benefits. The lower court found that the pensioner had falsely declared a later employment start date to avoid pension eligibility, while documentary evidence proved she began working on the same day the pension commenced. The court upheld the finding of fraud and the application of the statute excluding pension rights when an active employment relationship exists.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 7 d.lgs. n. 503/92; Art. 13 l. n. 412/91: When a pensioner makes false declarations regarding the resumption of work to obtain a pension, the law presumes intentional fraud, placing the burden on the pensioner to prove mere negligence, thereby justifying the recovery of improperly paid benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17090-2018 proposto da: CASSANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO GIACCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUIGI PALLADINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 61/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 433/2017;
Oggetto Indebito previdenziale R.G.N.17090/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda dell’Inps di ripetizione di ratei pensionistici corrisposti a titolo di pensione di vecchiaia e pagati indebitamente a Cassani Giuseppina. Ella, infatti, alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, aveva in corso un rapporto di lavoro.
Premesso che la pensionata aveva rassegnato le dimissioni in data 31.3.2004 e dichiarato all’Inps di essere stata riassunta il 3.4.2004, riteneva la Corte che tale dichiarazione fosse falsa. Dalla documentazione versata in giudizio risultava in realtà che ella era stata riassunta i n data 1.4.2004, e quindi occupata il medesimo giorno (1.4.2004) di decorrenza della pensione di vecchiaia. Riconosciuto il dolo in capo alla parte, la Corte concludeva per il diritto dell’Inps a ripetere la prestazione. Avverso la sentenza Cassani Giuseppina ricorre per tre motivi.
L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale odierna il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE:Con il primo motivo di ricorso, Cassani Giuseppina deduce violazione dell’art.1, co.7 d.lgs. n.503/92. La Corte non avrebbe considerato che, conformemente alla situazione reale, la ricorrente aveva dichiarato la ripresa del lavoro in data 3.4.2004. La Corte si era limitata a fondare il proprio convincimento su documenti formali non provenienti dasé ma da terzi. Con il secondo motivo di ricorso, Cassani Giuseppina deduce violazione dell’art.13 l. n.412/91 per aver ritenuto il dolo in capo alla ricorrente.
Sostiene che una dichiarazione falsa può essere compatibile con la colpa, determinata da una situazione di ignoranza o da un errore non finalizzato ad ingannare l’ente. Con il terzo motivo di ricorso, Cassani Giuseppina deduce omesso esame della rilevanza della condotta omissiva dell’Inps che, per 10 anni, non eseguì i controlli richiesti dall’art.13, co.2 l. n.412/91, concorrendo così con colpa all’aggravamento dell’obbligo restitutorio. Il primo motivo è infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art.1, co.7 d.lgs. n.503/92, secondo cui i .
Con un accertamento in fatto non sottoposto a censura, e sindacabile nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., la Corte ha concluso che la dichiarazione di ripresa del lavoro in data 3.4.2004 presentata dalla ricorrente all’Inps fosse falsa, e che la stessa avesse in realtà ripreso a lavorare l’1.4.2004, ossia il giorno stesso del collocamento in pensione. Ciò la Corte ha affermato basandosi su vari documenti – cedolini paga, lettera di assunzione, CUD – che indicavano tutti nell’1.4.2002 la data del nuovo rapporto di lavoro.
Sulla base di tale accertamento, la Corte ha poi applicato correttamente l’art.1, co.7 d.lgs. n.503/92 escludendo il diritto a pensione stante la sussistenza al tempo di un rapporto lavorativo. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo in capo alla ricorrente: costei infatti aveva dichiarato all’Inps una circostanza falsa, ovvero la ripresa dell’attività lavorativa in data 3.4.2004, anziché nella reale data dell’1.4.2004. Nel caso in cui la prestazione pensionistica venga erroneamente erogata sulla base di false dichiarazioni rese dall’assicurato all’Inps, questa Corte ha affermato che vige una sorta di presunzione di condotta consapevole e volontaria – in altri termini dolosa – a fronte della quale incombe al pensionato l’onere di provare che detta condotta dipe se da mera colpa , e specificamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato detta condotta(Cass.8609/99).
O c corre aggiungere che l’accertamento della sussistenza del dolo è un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il motivo di ricorso non deduce alcun fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti, omesso dalla Corte d’appello e in base al quale dovesse escludersi il dolo e dirsi vinta la relativa presunzione sussistente in caso di false dichiarazioni rese all’Inps. Il terzo motivo è infondato.L’art.13