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Ordinanza — n. 12822/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim because contribution requirements must be met at the time of administrative request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12822/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the pensioner's claim for seniority pension arrears, ruling that the administrative request was rejected due to missing contribution requirements at that specific date. The appellant argued that contributions maturing later should validate the claim, but the court held that a new request is required for such future conditions. Consequently, the lower court's application of Article 149 of the Civil Procedure Code was deemed inapplicable to seniority pensions.

Regesto Legislator

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Art. 22 comma 5 legge 153/1969; Art. 149 attuazione c.p.c.: The pension of seniority must be requested when all constitutive requirements are met; if rejected due to missing elements, a new request is necessary for subsequent maturation, and the lower court's application of Art. 149 c.p.c. was inapplicable.

Parole chiave

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pension of seniority administrative request contribution requirements Art. 22 law 153/1969 Art. 149 Civil Procedure Code new request necessity pension arrears età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 22 comma 5 della legge n. 153 del 1969
668752 -01) che, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l.
Art. 149 attuazione c.p.c.
Corte costituzionale n. 355 del 1989
anche Corte costituzionale n. 355 del 1989) riguarda solo le pensioni di invalidità e l’aggravamento del requisito sanitario, sicché il richiamo a detta norma risulta fuor di luogo, questa Corte ha già ritenuto (Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 25075 del 23/08/2023
Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17511 del 31/07/2014
In precedenza, anche Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17511 del 31/07/2014 (Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6569-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro CAMPOREALE GIOACCHINO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE CANNEROZZI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 1450/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.6569/2020 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza dell’8.2.19 la corte d’appello di Bari, in riforma di sentenza del 13.7.16 del tribunale di Foggia, ha condannato l’Inps al pagamento dei ratei di pensione di anzianità dovuti dal gennaio 2007 al settembre 2008, ritenendo in applicazione dell’articolo 149 attuazione c.p.c. maturato il requisito contributivo in corso di causa. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste il pensionato con controricorso.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 22 legge n. 153 del 1969, per avere la corte territoriale ritenuto che il requisito contributivo fondante il diritto alla pensione di anzianità – pacificamente insussistente alla data della domanda amministrativa del 2005 e però maturato nel 2006, ossia prima dell’introduzione della lite del 2007- poteva essere validamente perfezionato dall’interessato anche nel periodo successivo alla reiezione della domanda amministrativa e nel corso del giudizio.

Il motivo è fondato. Premesso che l’articolo 149 att. cpc applicato dalla corte territoriale (su cui v. anche Corte costituzionale n. 355 del 1989) riguarda solo le pensioni di invalidità e l’aggravamento del requisito sanitario, sicché il richiamo a detta norma risulta fuor di luogo, questa Corte ha già ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 25075 del 23/08/2023, Rv. 668752 -01) che, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; ne deriva che, qualora alla data di presentazione dell'istanza amministrativa difetti uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione, la domanda dev'essere respinta, ma la parte istante ha facoltà di presentare - al momento della maturazione di tutti i presupposti - una nuova istanza e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di quest'ultima va individuato il decorso della prestazione.

In precedenza, anche Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17511 del 31/07/2014 (Rv. 632028 - 01) aveva affermato che la domanda va rigettata ove alla data di presentazione non sussista il requisito assicurativo e contributivo, mentre laddove i requisiti prescritti maturino in data successiva, occorre proporre una nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione. Il Collegio ritiene di dare continuità ai detti precedenti. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamento di merito, la causa va decisa con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

Le spese dell’intero processo vanno compensate, considerato che l’orientamento su richiamato si è consolidato in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Spese dell’intero proc