Cassation court quashes appeal for retroactive contribution classification change due to lack of INPS variation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Brescia Court of Appeal's decision rejecting a company's claim regarding the retroactive application of a contribution classification change. The company argued that the INAIL's rectification violated the principle of non-retroactivity because the INPS had not previously varied the classification. The court held that the rectification only takes effect from the day following communication unless the employer caused the error, thereby invalidating the lower court's application of the rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 3 D.M. 12/12/2000; Art. 11 Prel. Cost.: The rectification of a contribution classification change based on D.M. 12/12/2000 has effect from the day following communication, unless the employer caused the erroneous classification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17671-2018 proposto da: GRUPPO BOSSONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE OMAR BOSIO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 321/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.17671/2018 Cron. Rep. Ud.29/01/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza del 21.2.18 la corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda della società in epigrafe volta ad accertare l’irretroattività della variazione dell’inquadramento contributivo e non dovuti conseguentemente € 222.479 richiesti dall’INAIL per premi. In particolare, premesso che la classificazione era fatta dall’Inps a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, la corte ha rilevato che il provvedimento dell’lnail di rettifica aveva adeguato l’inquadramento a quanto stabilito già dall’Inps, da cui la rettifica decorre ex terzo comma articolo 14 Dm 12/12/2000.
Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi; resiste l’INAIL con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 14 comma 2 e 3 del decreto ministeriale citato, 3 della legge 335 del 1995, 49 della legge 88 del 1989, per avere la corte territoriale applicato il terzo comma senza che vi fosse stata alcuna variazione da parte dell’Inps. In caso analogo al presente ( Sez.
L - , Sentenza n. 19979 del 10/08/2017, Rv. 645597 -01), questa Corte ha precisato che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i soli casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
Nel medesimo senso più di recente, Cass. n. 36052 del 2023. Il secondo motivo, che deduce violazione di articolo 11 preleggi, 117 Costituzione e 6 CEDU, per lesione dell’affidamento e applicazione retroattiva della legge, resta assorbito. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione.