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Ordinanza — n. 12776/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify document location and content under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12776/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the specific requirements of Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant alleged that the lower court misapplied laws regarding contributory tax exemptions but did not identify the specific documents or their location within the case file to support this claim. Consequently, the Court ruled that without precise references to the evidentiary material, the appeal lacks the necessary factual foundation required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366, nn. 4 and 6 c.p.c.; The appeal for cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the location of the documents and the essential content of the acts relied upon to support the grounds of the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity requirement autonomy of appeal document location specification Code of Civil Procedure contributory tax exemptions evidentiary material reference indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 366, nn. 4 and 6 c.p.c.
Art. 6, § 1, CEDU
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
artt. 2697 c.c
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3612 del 2022
Cass. n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass.
Cass. n. 28184 del 2020
3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass.
Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022
Cass. S.U. n. 8950 del 2022
Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29922-2021 proposto da: CFC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, (GIA' SOCIETA' ING. MARCELLO ZANI S.R.L.), in persona del L iquidatore e legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCILLO 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLA VOLTERRANI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO PITINGOLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 700/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/07/2021 R.G.N. 196/2019;

Oggetto Sgravi contributivi R.G.N.29922/2021 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 13.7.2021, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Crotone aveva ingiunto all’INPS di pagare a C.F.C. s.r.l. in liquidazione sommeper sgravi asseritamente dovuti in esecuzione di altra sentenza del medesimo Tribunale precorsa inter partes e passata in giudicato; che avverso tale pronuncia C.F.C. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 18.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove documentali per avere la Corte di merito ritenuto che, recando il giudicato una condanna generica, essa non avesse compiutamente allegato e indicato gli elementi di fatto assunti a presupposto della quantificazione, mentre era onere dell’INPS contestare i conteggi all’uopo approntati e provare la diversa misura del credito portato dal giudicato; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che “dall’elaborato di parte con cui la società ricorrente ritiene di aver correttamente determinato la contribuzione oggetto di ingiunzione” risultava che “il consulente non [aveva] fatto altro che calcolare la contribuzione complessivamente versata nel periodo luglio 1985-febbraio 1992 (euro 414.961,10), dividendo tale importo per 47 unità lavorative [scil.: pari al totale degli occupati per i quali essa aveva in origine domandato lo sgravio] e moltiplicando il risultato per 30”, hanno acclarato che tale modus procedendi si poneva “in netto contrasto proprio con la sentenza n. 560/05 sulla cui base la società appellata ha proposto il ricorso per ingiunzione”, dal momento che, in essa, “l’incremento occupazionale pari a 30 unità lavorative era stato con precisione suddiviso” in “12 dipendenti nel mese di luglio 1985, 1 dipendente nel mese di ottobre 1985, 1 dipendente nel mese di luglio 1986, 4 dipendenti nell’agosto 1987, 4 dipendenti nel settembre 1987, 5 dipendenti nell’agosto 1988 e 3 dipendenti nell’ottobre 90” e si era affermato “che il diritto alle agevolazioni andava determinato in relazione alle giornate di lavoro prestate” (così la sentenza impugnata, pag. 6); che, tanto accertato, i giudici territoriali hanno ritenuto che “il quantum della pretesa [fosse] stato calcolato con un’operazione matematica indistinta e fuorviante” e non invece calcolando “la contribuzione riferita a ciascuno dei singoli 30 dipendenti e alla durata del relativo rapporto di lavoro”, precisando che, non essendo stati soddisfatti gli oneri di allegazione e prova del credito fatto valere in monitorio, nessun onere di contestazione poteva gravare sull’INPS (ibid., pagg. 6-7); che, ciò premesso, il motivo di ricorso è palesemente inammissibile, atteso che né il ricorso in monitorio né il ricorso in opposizione dell’INPS né la memoria di costituzione in primo grado dell’odierna ricorrente sono statitrascritt i nel ricorso per cassazione, nemmeno nella misura necessaria a dare alle censure un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti sarebbero reperibili, in spregio dell’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la deduzione in questa sede di legittimità di un error in procedendo, che legittima l'esercizio da parte di questa Corte del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi in relazione ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse ai fini della censura (così da ult.

Cass. n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022); che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente rimarcato che il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (così Cass.

S.U. n. 8950 del 2022), non pare al Collegio che tanto possa implicare la necessità di sottoporre a revisione gli anzidetti principi di diritto, ove si osservi che la stessa sentenza della Corte europea dianzi cit., nell’accertare la violazione dell’art. 6, § 1, CEDU, non ha in alcun modo stigmatizzato la necessità che il ricorrente debba brevemente trascrivere i “passaggi pertinenti” del documento su cui si fonda il ricorso e operare il necessario “riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso”, ma ha semplicemente ritenuto che nel caso sottoposto al suo scrutinio, ad onta della declaratoria d’inammissibilità pronunciata da questa Corte, tali obblighi fossero stati rispettati (cfr.

§§ 86-95 della motivazione); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 8.700,00, di cui € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni