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Sentenza — n. 12748/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal for lack of collective agreement typification requiring conservatory sanction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12748/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Alessandro Migliaccio's appeal against the Second Instance Court of Naples, which terminated his employment with the Revenue Agency. Migliaccio argued that the Court of Appeal erred by failing to verify if his misconduct warranted a conservatory sanction under the collective agreement, thereby incorrectly applying Article 18, paragraph 4 of the Statute on Labor Relations. The Court held that the lower court correctly interpreted the collective agreement's scale of values to determine that the misconduct did not justify a conservatory sanction, thus limiting the remedy to an indemnity rather than reinstatement.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 4, l. n. 300/1970; Art. 18, comma 4, stat.lav.: The judge must verify if the contested conduct falls within the collective agreement's typification for conservatory sanctions to apply the specific protective regime; absence of such typification precludes the application of the protective regime.

Parole chiave

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collective agreement typification conservatory sanction Article 18 paragraph 4 labor dismissal protection proportionality principle indemnity vs reinstatement scale of values integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 4, l. n. 300/1970
- Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha individuato il decisum della pronuncia rescindente nel senso di adottare un’interpretazione del comma 4 del novellato art. 18 stat.lav.
Art. 18, comma 4, stat.lav.
- Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha individuato il decisum della pronuncia rescindente nel senso di adottare un’interpretazione del comma 4 del novellato art. 18 stat.lav.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 384 cod. proc. civ
civ., per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe violato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, compiendo nuovi accertamenti di meritoin ordine alla gravità del fatto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 13495-2023 proposto da: Migliaccio Alessandro, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Murolo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata de l difensore ex art. 16 - sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in leggen. 221 del 2012; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, presso lo studio dell’Avv. Marco Marazza, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1922/2023 della Corte d ’ appello di Napoli , depositata il 09/05/2023 R.G.N. 1971/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere Ileana Fedele; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Oggetto Lavoro pubblico licenziamento giudizio di rinvio R.G.N.13495/2023 Cron.

Rep. Ud.03/04/2024 PU Celentano che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l’Avv. Marcello Muroloe l ’ Avv . Marco Marazza . FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 20780 del 28 giugno 2022, ha ritenuto che la condotta addebitata a Alessandro Migliaccio, quadro e direttore per la Regione Lazio di Equitalia Sud, non potesse essere inquadrata nell’ambito del le condotte punibili dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa ed ha quindi dichiarato risolto il contratto di lavoro intercorso con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e condannato la stessa al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori. 2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha individuato il decisum della pronuncia rescindente nel senso di adottare un’interpretazione del comma 4 del novellato art. 18 stat.lav. non limitata alla verifica della tipizzazione della condotta in contestazione da parte della contrattazione collettiva quanto piuttosto intesa a v alutare la stessa in base alla scala valoriale sancita dalle parti collettive, al fine di individuare la tutela applicabile (reintegratoria attuenuata ovvero indennitaria) nell’ipotesi – come nella specie – di riconosciuta illegittimità del licenziamento per sproporzione.

Pacifici i fatti, siccome ricostruiti nella precedente sentenza della Corte d’appello, la sentenza oggi impugnata ha escluso che la condotta ascritta all’odierno ricorrente potesse rientrare fra quelle punite con sanzioni conservative in base all e previsioni d e l C.C.N.L., così escludendo l’applicazione della tutela reintegratoria ai sensi del richiamato quarto comma dell’art. 18. 3. - Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Alessandro Migliaccio per due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con controricorso. 4. -Le parti hanno depositato memoria. 5. - La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiestoil rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, considerata la composizione dell’odierno collegio, occorre richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (così già Cass. S ez. U, 25/10/2013 , n. 24148; in senso conforme, di recente, Cass.

Sez. L, 31/01/2024, n. 2872). 2. - Con il primo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 c od. civ . perché la Corte d’appello avrebbe proceduto ad una nuova e autonoma valutazione della condotta, violando il giudicato interno sul giudizio di illegittimità del licenziamento per sproporzione, formatosi a seguito del rigetto del ricorso incidentale già proposto dal datore di lavoro. 3. - Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata , sempre a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe violato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, compiendo nuovi accertamenti di meritoin ordine alla gravità del fatto. 4. - Entrambi i motivi, che possono essere valutati congiuntamente in quanto complessivamente intesi a censurare la lettura e l’applicazione data dalla Corte territoriale alla pronuncia rescindente, sono infondati. 5. - Infatti, basta ripercorrere l’ ordinanza di questa Corte ( n. 20780 del 2022) per individuare chiaramente il deliberato e l’ambito del giudizio di rinvio: esaminato e disatteso il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia e confermata l’illegittimità del licenziamento irrogato per sproporzione, la valutazione si è incentrata sul primo motivo del ricorso principale, nel quale si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 , siccome modificato dalla legge n. 92 del 2012, per non essere stata riconosciuta la tutela reintegratoria bensì quella indennitaria sul rilievo che il C.C.N.L. non prevedesse espressamente una sanzione conservativa per il tipo di condotta addebitata al lavoratore; rispetto a tale questione, in esito ad ampia motivazione e richiamando il recente nuovo orientamento assunto in proposito (Cass.

Sez. L, n. 11665 del 2022 e n. 13065 del 2022), è stato affermato il seguente principio di diritto «in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo»; in attuazione di tale principio di diritto, la sentenza della Corte d’appello è stata censurata «nel ritenere che il fatto, non tanto grave da impedire la prosecuzione del rapporto, non potesse, in assenza di una tipizzazione da parte del c.c.n.l. degli illeciti disciplinari per i quali può essere comminata una sanzione conservativa, rientrare nell’ambito della tutela di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970»; sulla base di tale rilievo, è stata tratta la conclusione che la Corte territoriale «si è sottratta al doveroso compito di verificare se le condotte contestate al lavoratore potessero o meno configurare, in relazione alle clausole di cui al medesimo c.c.n.l. (gravità o recidività della mancanza o grado della colpa) un comportamento punibile con una sanzione conservativa (dal rimprovero scritto fino alla sospensione) e, se del caso, di applicare la tutela prevista dal citato comma 4.» (così ordinanza n. 20780 del 2022, par. 12).

Ne consegue che la pronuncia rescindente, dopo aver enunciato il principio di diritto in tema di interpretazione dell’ambito di applicazione del novellato art. 18, comma 4, st.lav., ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in ordine alla tutela riconoscibile nel caso di specie, avuto riguardo alla scala valoriale adottatadalla contrattazione collettiva. 6. – Dalla lettura della sentenza emessa in sede di rinvio emerge che la Corte territoriale, lungi dal rinnovare il giudizio di proporzionalità ai fini della legittimità del licenziamento , ha valutato la condotta in base alle previsioni del contratto collettivo per pervenire alla conclusione che la stessa non potesse rientrare fra quelle sanzionate con misura conservativa, in tal modo giungendo a riconoscere unicamente la tutela indennitaria.

Non è, dunque, configurabile né la dedotta violazione del giudicato interno, in ordine alla illegittimità del licenziamento, né la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., essendosi la Corte di merito mantenuta nel perimetro decisionale rimessole con la pronuncia rescindente. 7. – Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge. 8. - Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.

Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03/04/2024