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Ordinanza — n. 12740/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal, ruling decadenza applies to administrative disqualification proceedings under Art. 22 D.L. 7/70.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12740/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Anna Esposito's appeal against the Second Instance Court's rejection of her request to re-register as agricultural laborers. Esposito argued that the 120-day limitation period for challenging disqualification orders should not apply because her administrative complaints were filed under specific procedural rules rather than the standard procedure. The Court rejected this, holding that the statutory decadenza rule applies to any definitive administrative act, regardless of the specific procedural track used to issue it.

Regesto Legislator

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Art. 22 D.L. n. 7/70; Art. 17 D.Lgs. n. 124/04: The 120-day limitation period for challenging administrative disqualification acts applies to all definitive decisions, irrespective of the specific procedural law invoked for their issuance, constituting a direct application rather than an analogical one.

Parole chiave

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agricultural laborer re-registration administrative disqualification statutory limitation period procedural track distinction definitive administrative act diritto all'indennità di disoccupazione soppressione della rendita d'invalidità esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 22 D.L. n. 7/70
Art. 17 D.Lgs. n. 124/04
Art. 14 Disp. legge in generale
Art. 3 Cost.
Questa Corte (Cass.3009/24), giudicando di fattispecie analoga, con orientamento cui si intende qui dare continuità, ha affermato che la decadenza di 120 giorni prevista dall’art.22 d.l.
Art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3009/24
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24004-2019 proposto da: ESPOSITO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato STANISLAO ANTONIO LUCARELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6210/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 3202/2016;

Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.24004/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Esposito Anna svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli relativamente agli anni dal 2001 al 2007. Riteneva la Corte che l’appellante fosse decaduta dall’azione non avendo impugnato il provvedimento di cancellazione nel termine decadenziale di cui all’art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. dalla l. n.83/70.

Avverso la sentenza Esposito Anna ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, Esposito Anna deduce violazione e falsa applicazione degli artt.22 d.l. n.7/70 e 17 d.lgs. n.124/04, 14 disp. legge in generale, nonché omessa, insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio. La Corte avrebbe applicato analogicamente una norma eccezionale sulla decadenza quale l’art.22 d.l. n.7/70 a un caso da essa non disciplinato, ovvero a provvedimenti dell’Inps di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo i quali erano stati impugnati in sede amministrativa ai sensi dell’art.17 d.lgs. n.124/04.

Il motivo deduce poi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.3 e 24 Cost. ove si applicasse analogicamente la decadenza al diverso procedimento dell’art.17 d.lgs. n.124/04. Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass.3009/24), giudicando di fattispecie analoga, con orientamento cui si intende qui dare continuità, ha affermato che la decadenza di 120 giorni prevista dall’art.22 d.l. n.7/70 è collegata all’adozione di un provvedimento definitivo, essendo poi irrilevante che esso sia reso nel procedimento instaurato ex art.17 d.lgs. n.124/04, anziché in quello di cui all’art.11 d.lgs. n.375/93.

Il procedimento amministrativo costituisce infatti un mero presupposto esterno della fattispecie di decadenza prevista dall’art.22 d.l. n.7/70, la quale solo postula l’esistenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti. L’affermazione della decadenza di cui all’art.22 d.l. n.7/70 rispetto al provvedimento definitivamente reso entro il procedimento ex art.17 d.lgs. n.124/04 non è quindi un’applicazione analogica della fattispecie di decadenza, né può prospettarsi alcuna fondata questione di legittimità costituzionale: la fattispecie decadenziale discende dalla sola applicazione dell’art.22 d.l. n.7/70, senza alcun rilievo dell’a