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Ordinanza — n. 12731/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows pensioner's claim by ruling the statutory limitation period starts from the new law's entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12731/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the pensioner's appeal against a lower court decision that had dismissed her claim for missed contributions due to expiration. The pensioner argued that the limitation period could not have started before the entry into force of a 2011 law, which she claimed had not yet passed at the time of filing. The court agreed, establishing that when a new law introduces a limitation period retroactively, the clock starts ticking only from the law's effective date, not from the event triggering the claim.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.p.r. 639/70; Art. 38 D.L. 98/2011: When a subsequent law introduces a limitation period for claims arising from prior situations, the period commences from the law's entry into force rather than from the occurrence of the underlying event.

Parole chiave

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statutory limitation period retroactive application of law pension contribution claims decadence commencement date subsequent legislative change estinzione della rendita d'invalidità accredito di vecchiaia mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 47 d.p.r. 639/70
Art. 38 D.L. 98/2011, converted by L. 111/2011
articolo 47 d.p.r. 639/70
CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 47 d.p.r. 639/70 e della disciplina della decadenza per aver trascurato che il termine decadenziale non poteva decorrere prima dell’entrata in vigore dell’articolo 38 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, e pertanto non era decorso.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015
Questa Corte ha già precisato (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv.
Sez. 6-L, Ordinanza n. 25055 del 11/12/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13345-2018 proposto da: MAZZEO MARIA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DI VINCENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BARANELLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 236/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/11/2017 R.G.N. 18/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.13345/2018 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza dell’11.11.17 la corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza del 22.9.14 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato per decadenza la domanda della ricorrente volta al riconoscimento della contribuzione versata per lavoro prestato negli anni ‘60 e ‘ 61, a valere sulla pensione di vecchiaia di cui era titolare. Avverso tale sentenza ricorre la pensionata per un motivo, illustrato da memoria; l’Inps è rimasto intimato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 47 d.p.r. 639/70 e della disciplina della decadenza per aver trascurato che il termine decadenziale non poteva decorrere prima dell’entrata in vigore dell’articolo 38 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, e pertanto non era decorso. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv. 636077 – 01,e Sez. 6 -L, Ordinanza n. 25055 del 11/12/2015, Rv. 637931 - 01) che il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche in caso di situazioni precedenti l’entrata in vigore della legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

La ricorrente, titolare di pensione con decorrenza dall’1/6/2005, in data 29/7/2010 ha presentato domanda amministrativa di riliquidazione della pensione; il ricorso giurisdizionale è stato presentato l’11.1.12, sicché il termine -che non poteva decorrere prima dell’entrata in vigore dell’nuove disposizioni del 2011- non era decorso al momento della proposizione della domanda. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione