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Ordinanza — n. 12718/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy trustee's proof of TFR payment using employee's own CUD tax certificate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12718/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Sarah Aliano's appeal against a bankruptcy court ruling that excluded her pension fund (TFR) claim. The lower court had accepted a 2017 tax certificate (CUD) issued by the employee to prove the debt was extinguished. The Supreme Court ruled that a document originating from the party seeking to benefit from it cannot serve as proof in their favor, reversing the burden of proof error.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 115, 132 c.p.c.: A document issued by the party claiming the extinction of a debt cannot constitute valid proof of that extinction against the opposing party in bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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burden of proof allocation bankruptcy estate proceedings tax certificate evidentiary value employee pension fund TFR document origin probative weight truffa in materia di credito assegno turistico credito documentario

Disposizioni normative citate

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Art. 2120 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5587/2023
esso è manifestamente fondato, per i motivi espressi da questa Corte in controversia analoga, che qui si richiamano (Cass. n. 5587/2023);
Cass. 26 novembre 2021, n. 36927
Cass. 3 marzo 2021, n. 5847
Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533
Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533); 3.1.
Cass. 17 giugno 2013, n. 15107
2697 c.c., avendo attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed estintivi (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107;
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass.
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158
13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); 3.2.
Cass. 23 giugno 1997, n. 5573
Cass. 24 giugno 2000, n. 9685
Cass. 27 aprile 2016, n. 8290
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31173
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5368-2022 proposto da: ALIANO SARAH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARTOLOMEO MARLIANO 14, presso lo studio dell'avvocato MICAELA CORSO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELA MAIELI; -ricorrente - contro FALLIMENTO GOOD TRAVEL ITALIA S.R.L.; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 16/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 14/01/2022 R.G.N. 3131/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N.5368/2022 Cron.

Rep. Ud.06/03/2024 CC RILEVATO CHE 1. con decreto 14 gennaio2022, il Tribunale di Siracusa, dato atto che Sarah Aliano era stata ammessain via privilegiata per il credito derivante dal mancato pagamento delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2016 a titolo di retribuzione ordinaria e di tredicesima mensilità, oltre accessori, allo stato passivo del Fallimento Good Travel Italia s.r.l., rigettava l’opposizione della lavoratrice avverso la mancata inclusione della somma di € 3.926,27 per TFR;

2. per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto l’estinzione di tale credito della lavoratrice per l’attestazione, contenuta nel CUD 2017, di avvenuta corresponsione nel corso dell’anno 2016 dell’intera somma riconosciuta a titolo di T FR , la cui autenticità non era stata mai contestata dall’opponente, che avevaanzi prodotto il documento a fondamento della pretesa creditoria;

3. la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; il Fallimento ritualmente intimato non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, 2697 c.c., 115, 132 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto controverso decisivo, per erronea valutazione probatoria del Tribunale alla base dell’esclusione del TFR, in riferimento all’attestazione di sua erogazione del CUD 2017, documento fiscale inidoneo a costituire prova in favore della stessa parte che l’abbia formato, in difetto di pagamenti tramite banca odi quietanza sottoscritta dal lavoratore (unico motivo);2. esso è manifestamente fondato, per i motivi espressi da questa Corte in controversia analoga, che qui si richiamano (Cass. n. 5587/2023);

3. in via di premessa, occorre ribadire l’onere del lavoratore di provare il fatto costitutivo del credito per TFR, consistente nell’esistenza del rapporto lavorativo nel corso del quale esso sia maturato (Cass. 26 novembre 2021, n. 36927) e che il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; sicché, l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. 3 marzo 2021, n. 5847;

Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533); 3.1. il Tribunale siracusano, piuttosto che sul fatto costitutivo accertato di esistenza e durata del rapporto di lavoro, ha basato il proprio accertamento sul fatto estintivo, nell’evidente onere probatorio della curatela fallimentare, così incorrendo in un errore di diritto, in particolare di violazione dell’art. 2697 c.c., avendo attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed estintivi (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107;

Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); 3.2. in particolare, esso ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a un documento (CUD 2017) proveniente dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio, secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in suo favore né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997, n. 5573; 24 giugno 2000, n. 9685; 27 aprile 2016, n. 8290); neppure possono essere invocati i principi elaborati da questa Corte in ordine all’opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo abbia redatto e non in suo favore; né potrebbe validamente sostenersi che la procedura fallimentare sia terzo rispetto al datoredi lavoro, posto che il curatore, quando intenda giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi), non assume la posizione di terzo, mala medesima del soggetto fallito, con le relative conseguenze in ordine alla rilevanza probatoria di tali documenti (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31173);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribuna