Cassation court dismisses appeal, ruling minimum contribution due even without Cassa membership if professional activity occurred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by the Geometers' Pension Fund against the Bologna Court of Appeal's decision. The lower court had ruled that Marco Cuzzani owed no minimum contribution because he did not practice as a geometer in 2013, merely depositing documents prepared by others. The Court of Cassation overturned this, holding that while Cuzzani was not obligated to join the Fund, the minimum solidarity contribution remains due whenever professional activity is performed, regardless of membership status or income generation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 Statuto della Cassa; Art. 10 comma 6 legge 773/1982: The minimum solidarity contribution is due to all professionals exercising their trade, even occasionally, irrespective of their mandatory membership in the professional fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32186-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD BONURA, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro CUZZANI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASILE 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO ROMANO CHIAVERINI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLEMENTINA BARONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 738/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 119/2020;
Oggetto Iscrizione cassa geometri contribuzione minima R.G.N.32186/2021 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal geometra Marco Cuzzaniavverso una cartella esattoriale emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) avente ad oggetto il pagamento della contribuzione minima dovuta in relazione all’attività di geometra svolta nell’anno 2013.
Riteneva la Corte che nel 2013 Marco Cuzzani non aveva svolto attività di geometra, essendosi limitato in modo gratuito a depositare telematicamente alcune pratiche curate da altri geometri. Non era perciò dovuta la contribuzione minima. Aggiungeva la Corte che era illegittima la disposizione dell’art.5 dello Statuto della Cassa approvato con d.m. 27.2.2003 nella sua previsione di iscrizione obbligatoria alla Cassa per gli iscritti all’albo professionale. Ai sensi dell’art.22 della leggen. 773 del 19 82, in vece, l’iscrizione alla Cassa era facoltativa per Cuzzani, già dipendente presso aziende private e titolare di posizione assicurativa presso l’Inps.
Avverso la pronuncia la Cassa ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Marco Cuzzani resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 della legge n.37del 1963, 10 e 22 della legge n.773 del 19 82, 1 co.32 e 33 della leggen.537 del 19 93 , 1 ss. d.lgs. n.509 del 1994, 2 co.26 della legge n.335del 1995, 1 e 2 d.lgs. n.103del 1996, 2 d.lgs. n.30 del 19 96, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale.
Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.32 e 33 della leggen.537 del 19 93, 1 ss. d.lgs. n.509 del 19 94, 3 co.12 della leggen.335 del 19 95, 2 co.26 d.lgs. n.103 del 1996, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa per avere la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto. I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono fondati nei limiti che seguono. A partire da Cass.n. 4568 del 20 21 (in seguito v. tra le altre Cass.n. 28188 del 20 22, Cass. n. 25363 del 20 23, Cass.n.17823 del 20 23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito.
Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell’art.5 dello Statuto della Cassa: "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano,anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione". L’iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto all’albo professionale, come del resto prevede l’art.10, ult. co. della legge n. 773 del 19 82 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’albo ma non iscritti alla Cassa. L’iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito.
In tal senso è l’orientamento sopra richiamato di questa Corte. Nel caso di specie, tuttavia, è risultato accertato in doppio grado di giudizio con valutazione di fatto incensurata dai due motivi di ricorso, che nel 2013 Cuzzani non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra. Si è infatti limitato a depositare in via telematica alcune pratiche elaborate da altri professionisti geometri. Ancora, il motivo non censura l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui Cuzzani non era titolare di partita iva dal 2006. La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell’art.5 dello Statuto della Cassa esclude l’iscrizione alla Cassa, la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l’attività di geometra sia stata svolta.
Dalla mancata iscrizione alla Cassa, tuttavia, non discende l’esclusione dell’obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell’art.10 della l egge n.773 del 19 82 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell’iscritto alla Cassa, in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla Cassa ma solo all’albo, in base all’ultimo comma. La sentenza, che invece ha escluso in modo integrale la contribuzione di solidarietà per il non iscritto alla Cassa di categoria, così violando l’art.10, co.6 della legge n.773del 1982, va cassata con rinvio alla Corte d