Cassation court dismisses appeal against labor court awarding full damages for illegal refusal to hire workers under contract change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Romeo Gestioni S.p.A. against a lower court ruling that ordered the company to hire specific workers following a contract change. The workers had been employed by the previous contractor and were included in the official list for the new contractor, but the new company refused to assume them. The court affirmed that this refusal constituted an illegal breach of the obligation to maintain employment, entitling the workers to full compensation for lost wages and benefits. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 CCNL Multiservizi; Art. 1223 c.c.: In cases of contract change where a new contractor illegally refuses to hire workers entitled to the position, the employer bears contractual liability for full damages including lost wages and benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37512-2019 proposto da: ROMEO GESTIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO RIZZO, PIERLUIGI RIZZO, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro SANTINELLO PAOLA, CAPORALE STEFANIA; BELLI TERESA, GUIDI BARBARA, GUIDI MARCO, questi ultimi nella qualità di eredi di GUIDI MAURIZIO , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio degli avvocati FABIANA LIBERATI, SONJA PUGLIONISI, che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2393/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 07/06/2019 R.G.N. 4927/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Costituzione rapporto privato R.G.N.37512/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 CC RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2393/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso presentato dai lavoratori in epigrafe indicati accertando che la Romeo Gestioni spa era tenuta ad assumere quest’ultimi alle proprie dipendenze dal 9.6.2014 con le medesime mansioni e lo stesso inquadramento nel 4° livello CCNL Multiservizi ed orario di lavoro di 40 ore settimanali, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni non percepite dalla messa in mora sino alla effettiva ripresa del servizio.
2. La originaria pretesa era fondata sul fatto che i lavoratori, alle dipendenze della PH Facility srl dal 16.4.2008 al 9.6.2014, inquadrati nel 4° livello del CCNL per i dipendenti di imprese Multiservizi e con mansioni di “addette al riassetto e rigoverno di locali e pulizie, attività di controllo di locali, servizio copia, addetta ai piani” (due) e di “addetto alla reception, servizi copia” (uno), posti in CIGS, pur essendo inseriti nei nominativi risultanti dall’elenco allegato dalla PH Facility srl alla Romeo Gestioni spa - che subentrata nel rapporto di appalto si era impegnata ad assumere tali dipendenti- erano, invece, stati, poi, oggetto di rifiuto da parte della nuova appaltatrice.
3. I giudici hanno rilevato che:
a) l’azione proposta dai lavoratori non era soggetta ad alcun termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010;
b) i servizi, cui erano addetti gli originari ricorrenti, rientravano tra quelli oggetto del cambio appalto e ciò che rilevava era il fatto che il loro nominativo fosse inserito tra quelli indicati nella comunicazione ufficiale inviata alla DPL e alla Romeo Gestioni spa e che fossero in forza della HP con il possesso di una anzianità di almeno quattro mesi giusta quanto previsto dall’art. 4 CCNL Multiservizi;
c) la fattispecie concreta rientrava pacificamente nella ipotesi sub a) del menzionato art. 4 CCNL Multiservizi;
d) il rifiuto illegittimo all’assunzione costituiva inadempimento e il pregiudizio risarcitorio andava commisurato alla retribuzione goduta nel rapporto con la precedente appaltatrice in luogo del minimo retributivo previsto dall’applicato CCNL per i lavoratori svolgenti mansioni di pulizia.
4. Avverso la sentenza di secondo grado la Romeo Gestioni spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso il lavoratore.
5. Parte ricorrente ha depositato memoria.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 4 del CCNL del 31.5.2011 per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto che il risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione da parte dell’impresa cd. subentrante, nell’ambito del cd. cambio appalto, dovesse essere commisurato alla retribuzione goduta con la precedente appaltatrice, in luogo del minimo retributivo previsto dall’applicato CCNL per i lavoratori svolgenti mansioni di pulizia.
2. Il ricorso è infondato.
3. In primo luogo, devono essere evidenziati due profili sottolineati dai giudici di seconde cure e che non sono stati oggetto di specifica censura da parte della odierna ricorrente: il primo è che si trattava di una liquidazione del danno in via equitativa; il secondo è che l’appello proposto, secondo la Corte territoriale, era privo di pregio perché esprimeva una generica contestazione sul quantum debeatur. 4.Tali aspetti processuali non sono stati efficacemente e specificamente criticati nel motivo del presente ricorso per cassazione.
5. In secondo luogo , rileva il Collegio che la pronuncia impugnata, in relazione all’art. 4 del CCNL Multiservizi applicato alla fattispecie in esame, è conforme, sia sull’an che sul quantum, all’orientamento di legittimità affermato con l’ordinanza Cass. n. 22095/2023, cui si intende dare seguito, secondo il quale in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell’ambito applicativo del citato art. 4 CCNL Multiservizi, il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro.
6. Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all’ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l’obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente - di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.
7. Ciò in un contesto in cui si era in presenza di un cambio appalto, ove il lavoratore aveva diritto ad essere assunto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali dal nuovo appaltatore.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto