Italian court dismisses appeal due to withdrawal by plaintiff after proposal of settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within forty days of receiving the proposal for settlement. Although the plaintiff, Serio Franco Vincenzo, challenged a lower court ruling against INPS and the Revenue Agency, they did not pursue the matter after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the litigation ended without any order regarding court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed period following a proposal of settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 14463-2023, proposto da SERIO FRANCO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA N. 48, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORGANTI (MRGGRG71R11H501N),che lo rappresenta e difende ricorrente contro INPS, anche quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO resistente e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende ex lege resistente avverso la SENTENZA n. 122/2022, pronunciatada CORTE D’APPELLO POTENZA RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese del giudizio, in quanto INPS e Agenzia delle Entrate si sono limitate a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese.