Italian court dismisses appeal as withdrawn and orders appellant to pay all litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period after the proposal for settlement was communicated. The appellant, represented by two lawyers, had not actively pursued the case, while the opposing parties remained passive. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear all litigation costs, including compensation and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision on a proposed settlement within the prescribed time limit, the appeal is deemed withdrawn, and the court must extinguish the proceedings while assigning costs to the withdrawing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso 1132-2023, proposto da PARISI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO D’AREZZO (DRZMRC70H20H501W), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO DE ROSA (DRSLRT71T30H501A) ricorrente contro CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA LUCCHETTI (LCCGLC78S08H501V) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHEL MARTONE (MRTMHL74A08Z110B) controricorrente e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA intimate avverso la SENTENZA n. 2857 del 2022 , pronunciata da lla CORTE D’APPELLODI ROMA RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a carico della parte ricorrentee in favore della sola parte controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con le parti che sono rimaste intimate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere allaCassa, parte controricorrente , le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di