Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12494/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows worker to keep tax-deducted amounts, ruling employer cannot recover withheld taxes from net payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12494/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's order for the employee to repay the employer. The lower court had mandated the return of €130,844.34, which included amounts withheld as taxes by the employer before being remitted to the state. The Court ruled that the employer is only entitled to recover sums actually received by the employee, excluding the tax withholdings that never entered the employee's patrimony. Consequently, the decision was annulled and remanded for a new examination of the repayment claim based on this principle.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38 comma 1 D.P.R. n. 602/1973; In cases where a court reforms a judgment ordering an employer to pay the employee, the employer may only recover the net amounts actually received by the employee, excluding tax withholdings that were never part of the employee's patrimony.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax withholdings employer recovery employee net pay fiscal deduction remittal to state patrimonial sphere restitution claim restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2033 cod. civ.
Art. 38 comma 1 D.P.R. n. 602 del 1973
Art. 53 Cost.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
602 del 1973 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 392 c.p
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna, riunite le cause relative ai ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
articoli 2033 cod. civ
Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 cod. civ., 38 del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10201
Cass., sez. lav., 2.10.2020, n. 211196
Cass., sez. lav., 25.7.2018, n. 19735
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 902-2021 proposto da: LINK ALEXANDER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZZETTI n.10, presso lo studio degli avvocati GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI, GIANVITO RICCIO, (CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO) che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro EUROSTAMP TOOLING S.R.L. (già Eurostamp S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGIERO, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO PALADINI, LORETTA GROPPI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 440/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 371/2020;

Oggetto Riforma o cassazione della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore Ritenute fiscali R.G.N.902/2021 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna, riunite le cause relative ai ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c. separatamente depositati da Eurostamp Tooling s.r.l. e da Link Alexander, e decidendo quindi in sede di rinvio da questa Corte Suprema, in accoglimento dell’appello a suo tempo proposto dalla Eurostamp contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 178/2015 e in riforma di detta sentenza, ha rigettato il ricorso proposto da Link Alexander e ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla Eurostamp in data 27.7.2014; ha, altresì, condannato Link Alexander alla restituzione della somma complessiva pari ad € 130.844,34, oltre interessi legali maturati sul capitale dal giorno dei singoli pagamenti sino al saldo, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di cassazione.

2. Per quanto qui ancora esclusivamente interessa, la Corte territoriale, premetteva, tra l’altro, che la Eurostamp, in sede di riassunzione, aveva anche chiesto la “restituzione delle somme corrisposte al lavoratore in esecuzione dei precedenti gradi di giudizio”. Dopo aver motivato la declaratoria di legittimità del licenziamento a suo tempo intimato al lavoratore, la Corte riteneva che: “Conseguentemente, il Sig. Link dovrà restituire, altresì, tutte le somme versategli dall’esponente sulla base della decisione riformata dalla Suprema Corte”.

3. Avverso tale decisione, Link Alexander ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.4. L’intimata ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 cod. civ., 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello di Bologna ha condannato il lavoratore alla restituzione in favore della Eurostamp non soltanto delle somme nette effettivamente percepite a titolo di indennizzo ma anche di quelle versate all’erario dal datore di lavoro-sostituto d’imposta a titolo di ritenute IRPEF”.

2. Il motivo è fondato.

3. Più nello specifico, il ricorrente, in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, riferisce che la controparte, nel proprio ricorso in riassunzione (a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza della medesima Corte territoriale), aveva chiesto, oltre alla “declaratoria di legittimità del licenziamento”, “la conseguente condanna alla restituzione delle somme corrisposte al Sig. Link nelle more dei giudizi (RG n. 371/2020)” (cfr. pag. 3 del ricorso). 3.1. Nello svolgimento del motivo in esame, poi, si assume che:

“nelle more dei giudizi e in provvisoria esecuzione delle decisioni rese tra le parti, il ricorrente ha percepito la somma di € 79.166,30 a titolo di indennizzo netto in relazione alla quale l’ex datore di lavoro Eurostamp ha versato l’importo di euro 19.791,57 direttamente all’erario a titolo di ritenute sulle imposte dei redditi, oltre ad un successivo pagamento di euro 9.138,75 a titolo di residuo indennizzo lordo”. E in proposito il ricorrentefa riferimento ad un all. 4 al ricorso (cfr. anche pag. 7 dello stesso), relativo alla “documentazione attestante le somme effettivamente percepite dal ricorrente”. 3.3.

Assume allora il ricorrente che la condanna “qui in contestazione è comprensiva anche della somma di € 19.791,57 mai percepita né altrimenti entrata nella sfera patrimoniale del Sig. Link in quanto trattenuta e direttamente versata all’erario da parte dell’ex datore dilavoro”.

4. Contrariamente a quanto assume la controricorrente, la censura è ammissibile, tenendo conto che dalla pur sintetica motivazione a riguardo della decisione gravata si trae che l’attuale ricorrente per cassazione, costituitosi nel giudizio in riassunzione introdotto dalla controparte, la quale aveva chiesto la “restituzione delle somme corrisposte al lavoratore in esecuzione dei precedenti gradi di giudizio”, aveva, tra l’altro, contestato “le prospettazioni avverse” e chiesto “confermarsi la sentenza di prime cure” (cfr. all’inizio di pag. 4 della sentenza) . La specifica questione posta dall’unico motivo di ricorsonon può, pertanto, reputarsi nuova.

5. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell’obbligo fiscale a seguito del la riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo (così , tra le altre, Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10201; id., sez. lav., 2.10.2020, n. 211196; id., sez. lav., 25.7.2018, n. 19735).

6. Orbene, come già riferito in narrativa, la stessa Corte di merito in sede di rinvio ha affermato che, in conseguenza dell’affermata legittimità del licenziamento, “il Sig. Link dovrà restituire, altresì, tutte le somme versategli dall’esponente sulla base della decisione riformata dalla Suprema Corte”; per tal modo sembrando far riferimento a somme effettivamente percepite dal lavoratore, in quanto appunto a lui versate dalla controparte.

7. Tale sussunzione, in teoriacorretta, non è però sostenuta dal benché minimo accertamento della fattispecie concreta, costituito nel caso in esame da lla verifica , ad opera del giudice di merito in sede di rinvio,di entità, composizione e natura delle somme effettivamente versate al lavoratore per effetto della decisione poi riformata, escludendosi da dette somme quelle eventualmente trattenute dalla datrice di lavoro a titolo di ritenute fiscali, pur se riversatedalla stessa all’amministrazione finanziaria. 7.1. Invero, nell’impugnata sentenza l’indicazione della “somma complessiva pari ad Euro 130.844,34, oltre a interessi legali maturati sul capitale dal giorno dei singoli pagamenti sino al saldo” compare soltanto in dispositivo quale importo alla cui restituzione in favore della Eurostamp Tooling s.r.l.

è stato condannato Link Alexander. La Corte del rinvio, che a rigore neanche ha dato conto in precedenza che detta “somma complessiva” in linea capitale fosse quella oggetto della domanda di condanna alla restituzione, spiegata da detta società, nonha precisato i “singoli pagamenti” che concorrevano a comporre tale somma complessiva, le loro date e, soprattutto, se tutti o taluno di essi fossero al lordo di ritenute fiscali.

8. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione,dovrà riesaminare il caso, circa la domanda di restituzione avanzata dalla società controricorrente in questa sede,in conformità ai principi di diritto dianzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di