Italian Supreme Court revokes cassation order and lower court judgment due to factual error on expense exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a revocation appeal against its own prior order, which had dismissed a pension claim and awarded litigation costs. The court identified a material factual error where it overlooked a valid income declaration submitted in the first-instance file that exempted the applicant from costs. Consequently, the court revoked the cassation order and the lower court's judgment regarding expenses, ordering the INPS to pay the applicant's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: A cassation order is subject to revocation if it relies on a decisive factual error regarding the existence of a statutory exemption from litigation costs that was present in the original file but overlooked by the court.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28191-2022 proposto da: DOROFTEI DOINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE n. 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 16602/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 23/05/2022 R.G.N. 31729/2020;
Oggetto R.G.N.28191/2022 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 28191/22 Rilevato che: Doroftei Doina ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza n. 16602/22 (pubbl. il 23.5.22) di questa Corte, deducendo che tale ordinanza fosse affetta da un errore di fatto, laddove rigettava il ricorso per cassazione (r.g. n. 31729/20) proposto da quest’ultima, nella parte in cui censurava la decisione del tribunale che - oltre a non riconoscere in capo all’assistita la ricorrenza delle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione di invalidità - condannava la stessa al pagamento delle spese di lite, pur in presenza della dichiarazione di esonero dalle spese di lite, in ragione dei redditi documentati con apposita dichiarazione, ex art. 152 disp. att. c.p.c., versata nel fascicolo di parte, del giudizio per ATP.
La ricorrente riportava la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, già presente, come detto, fin dalla sommaria, nel presente ricorso per revocazione. L’Inps non svolgeva difese scritte, ma si costituiva con procura in calce al ricorso notificato. La ricorrente in revocazione chiedeva, quindi, la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 16602/22 e decidendo nel merito, ritenere non dovute le spese processuali del giudizio proposto ex art. 445 bis comma 6c.p.c., r.g. n. 42724/19 trib.Roma, ponendo a carico dell’Inps quelle di CTU della fase di ATP, con condanna alle spese del presente giudizio di revocazione, da porsi a carico dell’Inps, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Considerato che: Risulta dagli atti processuali che il ricorso in cassazione riportava in calce la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. e rinviava all'autocertificazione prodotta in primo grado. Da ciò la conferma della svista in cui è incorsa l'ordinanza impugnata. Infatti, nel fascicolo di primo grado, nell’indice atti vistato dalla cancelleria il 10.4.2019, al punto 2) vi è indicata l’autocertificazione del 4.3.2019, che può ivi essere rinvenuta ed è la medesima riportata nel ricorso per revocazione. L'errore è stato decisivo in relazione al regolamento delle spese di lite e il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L'ordinanza impugnata deve perciò essere revocata, previo accoglimento del motivo, quanto al regolamento delle spese di lite, del giudizio davanti al tribunale di Roma (sent. 3913/20) che in questa sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'Inps e sono da distrarsi, in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, revoca l'ordinanza n. 16602 /22 di questa Corte di cassazione e decidendo in sede rescissoria, cassa senza rinvio la sentenza del tribunale di Roma – sezione Lavoro – n. 3913/20 (r.g. 42724/19) nella parte in cui ha condannato la sig.ra Doroftei Doina alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Condanna l'Inps alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio che si liquidano in Euro 4.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Ester Ferrari Morandi