Cassation court dismisses social security appeal regarding unpaid wages and contribution minimums. The court rejects the cooperative's arguments on procedural admissibility and substantive law. The decision upholds the lower court's ruling on contribution obligations. The court emphasizes the non-disposable nature of contribution debts. The ruling confirms the application of collective agreement minimums. The judgment orders the payment of litigation costs to the agencies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the cooperative's appeal against a second-instance judgment confirming social security contributions. The lower court ruled that contribution obligations apply based on collective agreement minimums, even when wages are unpaid due to non-work periods, and rejected the company's defense regarding the applicability of internal contracts. The Cassation Court found the appeal inadmissible for several reasons, including the lack of legal argumentation in specific grounds and the failure to properly reference the contested decision, ultimately upholding the original contribution orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 L. 388/2000; Art. 13 DPR 115/02: The obligation to pay social security contributions is non-disposable and must be calculated based on the collective agreement minimum, even in cases of unpaid wages or non-work periods, and appeals lacking specific legal grounds or proper reference to the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32178-2018 proposto da: ELE.SER. MULTISERVIZI AZIENDALI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore; TURRINI ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MANCUSO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GULLO; -ricorrenti - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N.32178/2018 Cron.
Rep. Ud.13/02/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 138/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2018 R.G.N.; 1498/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 2.5.18 la corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del 2016 del tribunale della stessa sede, ha confermato le pretese contributive Inps e Inail verso la società in epigrafe pari a euro 622.516 e 32.228 rispettivamente. In particolare la corte territoriale: ha ritenuto inammissibile il ricorso di Turrini perché non aveva impugnato l’omessa pronuncia in primo grado sul difetto di legittimazione; ha considerato non rispettato il minimale contributivo di cui al contratto collettivo Pulizia multiservizi (stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) e escluso la rilevanza del contratto di imprese artigiane applicato dalla società (perché non aveva i suindicati caratteri); ha ritenuto che i conteggi operati dagli ispettori, come integrati dall’Inps in giudizio, erano congrui; ha ritenuto assoggettabili a contribuzione i periodi di assenza -al di fuori di assenze legali o contrattuali- dei lavoratori, ritenendo irrilevante che tali periodi non fossero retribuiti, in quanto gli accordi individuali non possono derogare alle regole dei minimale contributivo; ha rigettato la domanda risarcitoria verso Inps proposta per danni derivanti dall’avere l’INPS richiesto ai committenti somme in solido a titolo di responsabilità; ha applicato il regime sanzionatorio dell’evasione in ragione dell’infedele ed omessa denuncia di rapporti e retribuzione.
Avverso tale sentenza ricorre la società per sei motivi, cui resistono con distinti controricorsi Inps e Inail. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 1 legge 389 del 1989, 4 legge 142 del 2001, per avere la corte territoriale applicato contratti senza considerare i rapporti tra socio e cooperativa disciplinata dal regolamento interno. Il secondo motivo deduce violazione di legge –ex art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.- per avere ritenuto la contribuzione dovuta sulle assenze del lavoratore.
Il terzo motivo ricorso, senza richiamare specifiche norme, invoca gli effetti dell’accoglimento dei primi due motivi sulla cartella di pagamento notificata dall’Inail e connessa al relativo verbale di accertamento. Il quarto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.- violazione dell’art. 37 legge 689 del 1981, per avere la corte territoriale applicato le sanzioni per evasione contributiva e non quelle per omissione. Il quinto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.- omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell’art.28 d.lgs. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata disatteso la domanda di risarcimento danni.
Il sesto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.- violazione delle norme per aver dichiarat o inammissibile la domanda di Turrini senza alcuna motivazione. Il primo motivo è inammissibile in quanto non contiene alcuna specifica critica al capo della sentenza relativamente alla affermazione del contratto applicabile in relazione alla definizione del minimale contributivo, mentre per altro verso infondato perché quanto deciso nel regolamento interno della cooperativa non rileva in quanto non garantisce la retribuzione del contratto collettivo applicato dall’Inps in sede ispettiva.
Il secondo motivo è inammissibile perché non predica una violazione di legge ed è comunque infondato alla luce di Sez. L -, Ordinanza n. 13650 del 21/05/2019 (Rv. 653842 - 01), secondo la quale l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa.
Il rigetto dei due motivi comporta il rigetto del terzo motivo, ove la società si limita a richiedere l’annullamento della cartella esattoriale, peraltro con riferimento alla posizione dell’INAIL, in disparte i profili di inammissibilità del motivo in quanto nel corpo dello stesso non viene fatto alcun riferimento al contenuto degli atti difensivi dell’INAIL né al contenuto della sentenza (sicché non è dato conoscere l’effettiva situazione processuale di merito con riferimento all’INAIL). Il quarto motivo è inammissibile non solo in quanto predica contestualmente la nullità della decisione per omesso esame di motivo e per violazione di legge, ma anche perché si lamenta l’applicazione delle norme sulle sanzioni amministrative, laddove si tratta di sanzioni civili disciplinate dall’articolo 116 della legge 388 del 2000.
Inammissibile è il quinto motivo ove si predica contestualmente una nullità della decisione per omesso esame di un motivo di gravame e la violazione di legge; nel merito è comunque infondato in quanto la società afferma un diritto al risarcimento del danno, ma come già precisato dalla sentenza di appello non allega prove né requisiti costitutivi della responsabilità aquiliana. Inammissibile è infine l’ultimo motivo, in quanto non vi è alcuna parametrazione alla sentenza, che ha fatto riferimento alla mancat a proposizione del gravame da parte della Turrini sull’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda proposta in quella sede di giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in misura differenziata per ciascun ente previdenziale in relazione al diverso valore dei relativi atti qui impugnati, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 in favore dell’INAIL ed in euro 11.000 in favore dell’INPS per compensi professionali, oltre per entrambi ad euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,