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Ordinanza — n. 12413/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal against Ater, ruling public housing companies must pay social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12413/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted Ater from social security contributions. The lower court had classified Ater as a non-economic public entity, but the INPS argued it operated as a privatized public enterprise. The court rejected this distinction, holding that any public entity engaging in economic activity must pay contributions regardless of its legal form.

Regesto Legislator

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Art. 20 comma 2 d.l. 112/2008; Art. 9 l. 138/1943: The obligation to pay social security contributions applies to all public entities exercising economic activity, including those managed through mixed-capital or wholly public companies, regardless of their specific legal vehicle.

Parole chiave

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public enterprise economic activity social security contributions obligation privatized public company INPS contribution regime mixed capital public entity cassa malati dell'impresa assicurazione malattia privata azienda pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 20 comma 2 d.l. 112/2008
Questa Corte ha in temagià richiamato la norma dell’art. 20 co.
Art. 9 l. 138/1943
Art. 21 l. 1204/1971
Reg. Friuli Venezia Giulia 24/1999

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 4274 del 04/03/2016
2 citato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 4274 del 04/03/2016, Rv.
Sez. L, Ordinanza n. 5429 del 25/02/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24517-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti - contro ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FONTANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO PEINKHOFER; -controricorrente - Oggetto R.G.N.24517/2018 Cron.

Rep. Ud.13/02/2024 CC avverso la sentenza n. 389/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/02/2018 R.G.N. 147/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 9.2.18 la corte d’appello di Trieste, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede dell’11.1.17, ha accertato che nulla è dovuto dalla provincia di Trieste per contributi malattia e maternità di cui all’avviso di addebito impugnato. In particolare, la corte ha ritenuto che si tratta di ente pubblico economico non trasformato in società di capitali e che non agisce in regime di concorrenza, non persegue fini di lucro, è sottoposto a controllo della regione, escludendo che sia impresa privatizzat a a capitale misto per effetto dell’articolo 20 comma 2 decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste Ater con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 9 legge 138 del 1943, 21 legge 1204 del 1971, 20 decreto legge 112 del 2008, legge reg. Friuli Venezia Giulia 24 del 1999, per avere la corte territoriale trascurato che l’impresa di ente pubblico esercita attività economica al pari di ogni altro imprenditore privato.

Questa Corte ha in temagià richiamato la norma dell’art. 20 co. 2 citato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 4274 del 04/03/2016, Rv. 639000 - 01) , secondo la quale , a decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai. La giurisprudenza su richiamata ha precisato che la locuzione "imprese degli enti pubblici” non può che essere intesa nel suddetto senso omnicomprensivo, che ne consente l'applicazione a tutte le attività svolte in forma imprenditoriale da qualsiasi ente pubblico, a prescindere dal veicolo giuridico utilizzato per l'esercizio dell'attività stessa; la norma invero va intesa in senso a-tecnico ed omnicomprensivo di tutti gli enti che svolgono attività di impresa a partecipazione pubblica (di qualsiasi tipo).

L’estensione dell’obbligo contributivo, del resto, si correla all’obbligo dell’INPS di erogare, a tutti i dipendenti delle suddette imprese, le prestazioni economiche di maternità - riferite ai congedi di maternità/paternità, ai congedi parentali ed ai riposi giornalieri "per allattamento", ai permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, ricompresi nelle disposizioni legislative di cui al d.lgs. n. 151 del 2001 e successive modificazioni - nonché, ove previsto, le indennità giornaliere di malattia. In tale ambito, si è precisato altresì (Sez.

L, Ordinanza n. 5429 del 25/02/2019, Rv. 652920 - 01) che l'affidamento della gestione dell'edilizia residenziale pubblica a società partecipate, anche totalmente, dagli enti pubblici locali non muta la natura giuridica privata delle dette società in ordine agli obblighi previdenziali, e non le esonera, conseguentemente, dal versamento della contribuzione cd. minore (per malattia, maternità, fondo di garanzia per insolvenza datore di lavoro e t.f.r. etc.), perché la finalità perseguita dal legislatore attraverso la promozione di strumenti non autoritativi per la gestione di taluni servizi di interesse pubblico è quella di tutelare le dinamiche del mercato e della concorrenza, mentre assume prevalente rilievo, in ordine agli obblighi contributivi, il passaggio del personale addetto dal regime pubblicistico a quello privatistico.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in di