Cassation court dismisses suspension claim but allows appeal penalty due to first-instance trial nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the claim that the Congregation's non-commercial status warranted payment term suspensions, ruling the commercial nature assessment was a non-reviewable fact appraisal. Conversely, the court found the double contribution penalty inadmissible because the opposition proceeding constituted a full first-instance trial rather than a summary verification. Consequently, the penalty was annulled while the rejection of the suspension argument stood.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 225 legge 311/2004; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: The court of appeal's assessment of an entity's commercial nature constitutes a reviewable fact appraisal, whereas the double contribution penalty applies only to summary verification proceedings, not full first-instance trials.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14000-2018 proposto da: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - OPERA DON UVA ONLUS, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA SERENA METTA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso l'ordinanza n. cronologico 1485/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 28/03/2018 R.G.N. Oggetto R.G.N.14000/2018 Cron.
Rep. Ud.13/02/2024 CC 7410/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con decreto 28.3.18 il tribunale di Trani ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo proposto dalla Congregazione in epigrafe per sanzioni su contributi previdenziali di euro 7.415.581 tardivamente corrisposti ed ha condannato la parte soccombente al raddoppio del contributo unificato. Avverso tale sentenza ricorre la Congregazione per due motivi; l’INPS ha depositato procura.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 1 comma 225 legge 311 del 2004, 41 comma 7 legge 289 del 2002, 4 decreto legge 245 del 2002, per non avere la corte territoriale considerato la sospensione dei termini di pagamento per gli enti aventi le caratteristiche come quello ricorrente, non essendo l’esercizio di attività economica idoneo a modificare la natura dell’ente. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, introdotto dall’art. 1 numero 17 legge 228 del 2012, per avere la sentenza impugnata disposto il raddoppio del contributo unificato sebbene la soccombenza riguardava opposizione allo stato passivo che, pur avendo natura impugnatoria non è un appello ma giudizio di primo grado.
Il primo motivo è infondato. Parte ricorrente insiste sulla natura non commerciale della Congregazione nonostante la sentenza impugnata abbia proceduto alla verifica del relativo profilo, in corretta applicazione di regole di diritto. La decisione poggia sulla principale argomentazione secondo cui la Congregazione - parte che aveva invocato l'applicazione del beneficio della sospensione dei termini di pagamento- non avrebbe allegato e provato i presupposti della invocata disciplina; con ulteriore argomentazione, la Corte di appello, sul presupposto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, ha, poi, ritenuto che l'ammissione della Congregazione alla procedura di amministrazione controllata e l'attività, oggettivamente considerata, quale desumibile dai documenti contabili, esercitata "con metodo economico" ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi (Cass. civ., sez. un., n.3353 del 1994; ex plurimis, più in generale sull'argomento, Cass. n. 97 del 2001;
Cass. n. 42 del 2018) orientassero per la natura commerciale del soggetto. Il giudizio in tal senso effettuato è, in concreto, operato sulla base di elementi di fatto e configura, pertanto, apprezzamento di merito, il cui controllo, per le ragioni sopra esposte, non è consentito al giudice di legittimità. Questa Corte ha già esaminato più volte questione analoga (Cass. n. 25063, n. 5816 e n. 5815 del 2022) ed ha affermato che tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono essenzialmente l'iter argomentativo della corte di appello e mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. n. 8758 del 2017); i rilievi, infatti, piuttosto che evidenziare puntuali errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, ripropongono quaestiones facti già esaminate dai giudici di merito e in questa sede non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass., sez.un., n. 8053 e 8054 del 2014.
E’ invece fondato il secondo motivo. Come ritenuto da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23281 del 05/10/2017 (Rv. 645474 - 02), l'opposizione allo stato passivo, pur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 98 e ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, come un giudizio a carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica (cfr.
Cass., Sez. VI, 30/11/2016, n. 24489; 26/01/2016, n. 1342; Cass., Sez. I, 6/11/2013, n. 24972), con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l'esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell'introduzione della sanzione del raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass., Sez. VI, 2/07/2015, n. 13636). Deve dunque essere cassato senza rinvio il capo della sentenza impugnata che aveva disposto condanna al raddoppio del contributo unificato. Ai fini del regolamento delle spese di lite, si rileva che l’accoglimento in parte qua del ricorso non rileva ai fini della determinazione della soccombenza nella controversia, che è integralmente della ricorrente. p.q.m.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto nel capo relativo al raddoppio del contributo unificato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri