Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension recalculation rights are imprescriptible and decadenza applies only to pre-triennal arrears.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Luigi De Luca a pension recalculation. The INPS argued that the statutory decadenza period extinguished the entire right to recalculation, while the lower court held it applied only to arrears prior to a three-year window. The court affirmed the lower court's decision, establishing that pension rights are fundamental and imprescriptible, meaning the decadenza limitation cannot extinguish the core right to recalculation but only affects specific past arrears.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, d.P.R. n. 639/1970; Art. 6, d.l. n. 103/1991: The decadenza period for pension recalculation requests applies exclusively to arrears preceding the triennium following the judicial filing, preserving the fundamental right to pension determination.
Parole chiave
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22309-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro DE LUCA LUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO INSALATA, MARCO DORIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/06/2020 R.G.N. 1140/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2024 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO; Oggetto Decadenza riliquidazione pensione R.G.N.22309/2020 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 23.6.2020, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di Luigi De Luca alla riliquidazione della sua pensione mediante rivalutazione dei contributi agricoli versati in suo favore e ha condannato l’INPS a corrispondergli i ratei maturati dal 15.2.2013 al 31.12.2019, ossia limitatamente al triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
La Corte, per quanto ancor rileva in questa sede, ha dapprima ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (nel testo modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011), dovesse applicarsi anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente all’entrata in vigore della nuova fattispecie decadenziale e indi ha reputato che quest’ultima incidesse soltanto sui ratei pregressi e non anche sul diritto al ricalcolo. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura.
Luigi De Luca ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nonché degli artt. 252 att. c.c. e 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 1661/1991), per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione in godimento sul presupposto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n.639/1970, cit., incidesse solo sui ratei pregressi e non anche sullo stesso diritto alla riliquidazione: ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, attesa la stretta correlazione tra l’individuazione del termine di decadenza e la domanda amministrativa, mancherebbero in specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991, cit., di talché la conseguenza della decadenza non potrebbe che consistere nell’estinzione del diritto alla riliquidazione.
Il motivo è infondato. Come chiarito da Cass. 17430 del 2021 (cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023), la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione.
Pertanto, considerato che i giudici territoriali si sono attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va senz’altro rigettato e, considerato che l’orientamento cui qui s’è inteso dare continuità si è consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (opinione antitetica a quella di Cass. n. 17430 del 2021 aveva espresso Cass. n.28416 del 2020), si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono per contro i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
13. Così decis