Italian court dismisses appeal due to withdrawal; judgment extinguished with reciprocal cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following notification of a settlement proposal. The appellant, Cal Gianfranco, had previously withdrawn his request for judgment after the opposing party, INPS, offered a settlement, which the court noted under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated and ordered the reciprocal compensation of litigation costs pursuant to recent Supreme Court precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.; If a party fails to request a decision after a settlement proposal is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished, with costs reciprocally compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 7072-2023, proposto da CAL GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE 8, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CECI (CCEBRC66A58F205S) che lo rappresenta e difende ricorrente contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA CIACCI controricorrente avverso la SENTENZA n. 61/2023, pronunciata da TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - le spese possono essere integralmente compensate, in considerazione del recente intervento chiarificatore delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 32061 del 2022) in ordine al concetto di soccombenza reciproca, oggetto delle doglianze dell’odierno ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese. Roma