Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation and violated motivation limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation and failed to examine a decisive fact regarding the employment relationship. The court rejected this, ruling that the appeal improperly sought a third instance of fact-finding and did not meet the strict requirements for criticizing judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 91 of the Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if it aims to re-evaluate facts or motivations without demonstrating absolute lack of material reasons, apparent motivation, or irreducible contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16068-2022 proposto da: LUCCHINA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BASTIONI MICHELANGELO n. 5/A, presso lo studio dell'avvocato FAUSTA MARCHESE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIAPAOLA ANGELLIERI; -ricorrente - contro CALEFFI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo STUDIO LEGANCE - Avvocati Associati, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO LI BASSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 136/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 272/2021;
Oggetto QUALIFICAZIONE RAPPORTO LAVORO R.G.N.16068/2022 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della pronuncia di prime cure adottata in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, ha respinto la domanda di Alberto Lucchina diretta al riconoscimento, nei confronti della società Caleffi s.p.a., della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 29.5.2013.
2. La Corte distrettuale, dando atto della stipulazione di diversi contratti di consulenza autonoma nel periodo maggio 2013 – dicembre 2018 per l’attività di grafico pubblicitario, ha rilevato che “la ricostruzione in fatto dell’andamento del rapporto svoltosi tra le parti, accertata sulla base degli elementi di prova acquisiti al giudizio (dichiarazioni rese dai sommari informatori, deposizioni testimoniali, documentazione prodotta), porta ad escludere la instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata in difetto della prova dell’elemento essenziale della subordinazione, costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro”; la Corte ha, altresì, escluso la operatività della speciale presunzione di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 69 bis del d.lgs. n. 276 del 2003, a fronte dell’accertamento di due elementi (svolgimento di attività con competenze teoriche di grado elevato e di capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze nonché titolarità di un reddito da lavoro autonomo superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali gestioni artigiani) posti, dalla disposizione normativa, quali condizioni all’esplicazione della presunzione iuris tantum.
3. Avverso l'anzidetta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. La società resiste con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo e unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. nonché per contraddittoria e insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, effettuato un’applicazione distorta e contraddittoria dei principi di diritto consolidati in sede di legittimità, facendo riferimento anche a circostanze di fatto non valorizzate affatto nel precedente grado di giudizio, tutt’altro che provate dalla società ed anzi smentite dalle risultanze istruttorie che, invece, i giudici di prime cure avevano compiutamente considerato.
In realtà, dall’esame delle fatture emesse dal Lucchina emerge che lo stesso aveva abbandonato tutti i suoi precedenti clienti, lavorando solamente per la società. Ricorre, inoltre, un grossolano errore circa la valutazione del sistema di progettazione CAD utilizzato dal Lucchina.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Invero, le censure del motivo, pur invocando l’archetipo di impugnazione dettato dai nn. 3 e 5, del primo comma dell’art.360 c.p.c., piuttosto che sottoporre una questione concernente l’interpretazione degli artt. 2094 e 2222 cod.civ. o un fatto storico ignorato dal giudice di merito, in realtà tendono ad una diversa ricostruzione del merito circa la produzione documentale prodotta dal lavoratore e le deposizioni dei testimoni, con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di “insufficiente e contraddittoria” motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021).
4. Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.
5. Inoltre, il ricorrente, denunciando il vizio di “contraddittoria ed insufficiente” motivazione su punti decisivi della controversia non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., limiti che –sulla scorta dei principi statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) –si compendiano (con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza") nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", profili non evocati dal ricorrente e non presenti nella decisione impugnata, che appare non solo completa ed esaustiva ma, altresì conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di discrimine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (cfr. da ultimo Cass. n. 8444 del 2020).
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, a