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Ordinanza — n. 12357/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal confirming INPS administrative request is mandatory for asbestos benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12357/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Michele Ardito against the Court of Appeal's decision declaring his claim for asbestos-related benefits inadmissible. Ardito argued that submitting an application to INAIL instead of INPS was sufficient, but the court affirmed that a prior administrative request to INPS is strictly required. The ruling emphasizes that INAIL's role in proving exposure is distinct from INPS's obligation to grant the pension benefit.

Regesto Legislator

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Art. 442, 443 c.p.c.; In proceedings for asbestos-related pension benefits, a prior administrative request to INPS is mandatory, and a request to INAIL does not substitute this requirement.

Parole chiave

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asbestos exposure benefits INPS administrative request INAIL proof of exposure pension claim inadmissibility procedural exhaustion requirement esposizione all'amianto allegazioni insufficientemente motivate deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE: 4.con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione degli artt.
Art. 442 cod.proc.civ.
Art. 443 cod.proc.civ.
Art. 360 comma 1 nr. 5 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE: 4.con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Legge nr. 134 del 2012

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 16592 del 2014
Cass. nr. 11574 del 2015
Cass. nr. 11438 del 2017
Cass. nr. 28315 del 2018
Cass. nr. 9230 del 2021
Cass. nr. 732 del 2007
16592 del 2014, cit., sulla scorta di Cass. nr. 732 del 2007); 8.parimenti infondato è il secondo motivo con cui è denunciata la nullità della sentenza per carenza motivazionale;
Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014
5 cod.proc.civ., attribuisce rilievo esclusivo all’omesso esame di uno specifico fatto storico avente valenza decisiva (per tutte: Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014).In modo evidente, l’omissione denunciata si pone al di fuori del paradigma normativo indicato;
Cass. nr. 29187 del 2023
8053 e 8054 del 2014 e plurime successive conformi: tra le tante, più di recente, Cass. nr. 29187 del 2023; Cass.
Cass. nr. 15495 del 2022
29187 del 2023; Cass. nr. 15495 del 2022);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15532-2019 proposto da: ARDITO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE POMPEO PINTO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO CARUSO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;

Oggetto Esposizione amianto Benefici Domanda iNPS R.G.N.15532/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 379/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/12/2018 R.G.N. 62/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato improponibile il ricorso di Michele Ardito, volto ad ottenerei benefici contributivi derivanti dall’esposizione ad amianto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, per difetto di previa domanda amministrativa all’INPS; 2.avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con tremotivi, illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, l’INPS; 3.il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.

CONSIDERATO CHE: 4.con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione degli artt. 442 e 443 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto necessaria la domanda amministrativa all’INPS e non giudicato sufficiente l’istanza presentata all’INAIL; 5.il motivo è infondato; 6.è consolidato oramai il principio per cui « in tema dibenefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda all’INPS, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva (Cass. nn. 16592 del 2014, 11574 del 2015, 11438 del 2017, 28315 del 2018 e, da ult., Cass. nr. 92 30 del 2021); 7.è stato, in particolare, chiarito che, al fine di evitare l'improponibilità della domanda giudiziale, non rileva la circostanza dell'avvenuta presentazione della domanda all'INAIL, stante la diversità funzionale di tale adempimento, volto esclusivamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto, rispetto all'onere di presentazione della domanda amministrativa all'INPS, che è preordinato al sorgere dell'obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi (così, espressamente, Cass. nr. 16592 del 2014, cit., sulla scorta di Cass. nr. 732 del 2007); 8.parimenti infondato è il secondo motivo con cui è denunciata la nullità della sentenza per carenza motivazionale;

9. dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, nr. 5, cod.proc.civ., operata dalla legge nr. 134 del 2012 , il sindacato sulla motivazione da parte della Corte di cassazione è consentito solo quando l'anomaliamotivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In tale prospettiva dettaanomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e plurime successive conformi: tra le tante, più di recente, Cass. nr. 29187 del 2023; Cass. nr. 15495 del 2022);

10. nel caso di specie, la Corte di appello, a fondamento del decisum, ha richiamato i principi di questa Corte in punto di necessaria, previa domanda all’INPS. Alcuna anomalia è, dunque, riscontrabile: il percorso argomentativo è chiaramente tracciato;

11. da disattendere è anche il terzo motivo con cui è dedotta l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. L’omissione è riferita alla mancata valutazione di un precedente giudiziale di merito , prodotto agli atti, che era perven uto a conclusioni giuridiche differenti;

12. ferme le considerazioni di cui innanzi, è sufficiente aggiungere che l’attualevizio di motivazione, delineato dall’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., attribuisce rilievo esclusivo all’omesso esame di uno specifico fatto storico avente valenza decisiva (per tutte: Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014).In modo evidente, l’omissione denunciata si pone al di fuori del paradigma normativo indicato;

14. per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente rigettato;

15. le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo; segue altresì il raddoppio del contributo unificato, ove spettante; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri