Italian Supreme Court dismisses appeal for non-compliance with mandatory legal pleading format requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to adhere to the mandatory legal pleading format required by the Civil Procedure Code. The lower court had ruled in favor of the employer, denying travel allowances by classifying the worker's assignment as a secondment rather than a business trip. The Court rejected the appeal because the petitioners' arguments were not structured according to the specific statutory headings and topics mandated for cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 ss. c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must strictly follow the prescribed legal format with specific topic headings; failure to do so renders the appeal inadmissible as the Supreme Court cannot review facts outside this rigid framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31707-2019 proposto da: NUZZO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n. 18, presso lo studio dell'avvocato LUCA FONTANA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DEL GIUDICE; -ricorrente - contro FIAT CHYSLER AUTOMOBILES ITALY S.P.A. (già Fiat Group Automobiles S.p.A. e già F.M.A. S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 (STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO), presso lo studio degli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e GIORGIO FONTANA che la rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto Ricorso per cassazione e paradigma legale R.G.N.31707/2019 Cron.
Rep. Ud.13/03/2024 CC avverso la sentenza n. 1890/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 2861/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 19 aprile 2019, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello del lavoratore indicato in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di condanna di Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. al pagamento dell’indennità di trasferta e chilometrica, nonché della remunerazione per il tempo di viaggio, in quanto comandato e inviato in trasferta di lunga durata dalla propria datrice F.M.S. s.r.l. dal 20 maggio 2002 al 20 luglio 2007 presso il presidio F.M.A., ubicato in Pomigliano d’Arco all’interno dello stabilimento della prima società, a distanza di 55 km. dalla sede;
2. in via preliminare, essa ha accertato la sussistenza del requisito dimensionale per l’applicazione delle norme della legge n. 300/1970, ai fini dell’eccezione di prescrizione;
3. nel merito, in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte partenopea ha qualificato il rapporto di lavoro in questione alla stregua, non già di trasferta, bensì di distacco, per l’interesse ad esso della società datrice distaccante e la temporaneità (nel senso di non definitività, per il mantenimento di un interesse persistente) dell’allocazione del lavoratore presso la società convenuta distaccataria.Sicché, ha escluso la spettanza al lavoratore delle indennità rivendicate, pertinenti alla trasferta e rilevato l’assenza di una sua domanda di rimborso dei disagi conseguenti al distacco (di natura risarcitoria e non retributiva), peraltro ritenutane l’inesistenza dei presupposti nel merito.
4. Infine, essa ha pure rigettato la domanda subordinata di condanna della società, ai sensi dell’art. 36 Cost. e, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
5. con atto notificato il 18 ottobre 219, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con articolata doglianza, cui la società datrice ha resistito con controricorso;
5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;
6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha redatto il ricorso al di fuori del paradigma conformativo prescritto dagli artt. 360 ss. c.p.c., in assenza di una formulazione, tanto meno specifica, dei motivi, consistenti in una critica libera, senza enunciazione di rubrica dei vizi denunciati, della sentenza in relazione a tre parti della sua motivazione, riguardanti il requisito dimensionale superiore a quindici dipendenti (sub A, A1: da pg. 8 a pg. 10), la qualificazione della prestazione del lavoratore quale distacco, anziché trasferta (subB, B1: da pg. 10 a pg.
20) e il diritto alle indennità di trasferta, chilometrica e di viaggio (sub C, C1: da pg. 20 a pg. 30);
2. esso è palesemente inammissibile;
3. la formulazione è tale da non consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, non permettendo o comunque rendendo difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169), neppure articolate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c. Essa si colloca pertanto al di fuori dell’alveo del giudizio dicassazione, che è a critica vincolata e nel quale le censure alla pronuncia di merito devono essere individuate entro un elenco tassativo dimotivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519);
4. il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor