Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by Angelo Latino, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondents, including Confemag s.r.l. and the University of Modena, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the litigation and ordering the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11804/2021 R.G. proposto da: SHAID MOHAMMAD + 17, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dell’avvocato Angelo Latino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro CONFEMAG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto De Vito con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché GRANAROLO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Valsecchi, Vincenzo Ferrante, Massimo Lotti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA, COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, CENTRO STUDI INTERNAZIONALI COMPARATI DEAL-Dipartimento di Economia “Marco Biagi” -intimati- avverso la SENTENZA n. 847/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANO.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna leparti ricorrent i al pagamento, in favore d i ciascuna d ell e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le