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Ordinanza — n. 12304/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows labor credit claims in bankruptcy opposition despite prior dismissal for lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12304/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the laborer's appeal against a lower court's dismissal of his bankruptcy opposition claim. The lower court had rejected the claim for unpaid wages and legal fees due to alleged lack of evidence and a new demand for fees. The Supreme Court ruled that pay slips constitute sufficient proof of the employment relationship and that the fee claim was not a new demand but an integration of existing facts.

Regesto Legislator

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Art. 93, comma 3, lett. 2 e 3 l. fall.; Art. 95, comma 2 l. fall.: Pay slips with employer signature or stamp have full probative force regarding the employment relationship and inscribed credit, and observations or integrative documents submitted prior to the hearing do not constitute new demands.

Parole chiave

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bankruptcy opposition labor credit probative force pay slips new demand exclusion integration of documents onorari legali compenso del curatore fallimentare retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 93, comma 3, lett. 2 e 3 l. fall.
il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 93, terzo comma, n.
Art. 95, comma 2 l. fall.
8836 (sempre relativa alla medesima vicenda fallimentare), secondo cui correttamente “l'art. 95, co.
Art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 maggio 2022, n. 17312
Cass. 4 febbraio 2022, n. 8836
Cass. n. 17413/2015
4 (Cass. n. 17413/2015, cit.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9765-2021 proposto da: DI BARI ORONZO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO LO POLITO; -ricorrente - contro FALLIMENTOPADUANO S.R.L.; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositato il 04/03/2021 R.G.N. 3061/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Oggetto Fallimento – opposizione stato passivo –credito lavoro -prova R.G.N.9765/2021 Cron.

Rep. Ud.28/02/2024 CC RILEVATOCHE 1. con decreto 4 marzo 2021, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso proposto da Oronzo Di Bari, ai sensi dell’art.98 l. fall., di opposizione allo stato passivo del Fallimento Paduano s.r.l., dal quale erano stati esclusi i crediti insinuati di € 9.064,51, a titolo di differenze retributive varie e di € 1.164,90 per spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi dello stesso Tribunale: il primo, in difetto di prova e il secondo, in assenza di domanda con il ricorso ai sensi dell’art. 93 l. fall., ma soltanto con le osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore;

2. parimenti ha ritenuto il Tribunale, per difetto di prova del credito per voci retributive ulteriori rispetto a quelle esposte in buste paga, anche in esito allo scrutinio delle prove orali esperite e per novità della domanda relativa al credito per spese legali, in quanto non formulata con il ricorso di insinuazione allo stato passivo e dovendosi escludere l’omissione per mero errore materiale;

3. con atto notificato il 2 aprile 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; la curatela fallimentare intimata non ha svolto difese;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 93, terzo comma, n. 2 e n. 3 l. fall., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso in opposizione allo stato passivo, per omissione o assoluta incertezza dei requisiti previsti dalla norma denunciata, nonostante la prova, da parte propria, del credito per voci retributive insinuato, a torto essendo stata ritenuta inidonea la documentazione (buste paga e perizia stragiudiziale di parte) probatoria offerta; quanto al credito per spese legali di decreti ingiuntivi, per l’erronea qualificazione come nuova della domanda ad esso relativa, essendosi trattato di “un mero errore materiale nell’indicazione delle spese liquidate alla parte in mancanza di distrazione in favore del procuratore costituito”, ben potendo il creditore, in sede di opposizione allo stato passivo, formulare eccezioni nuove e produrre nuovi documenti (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. questa Corte ha già deciso una fattispecie sovrapponibile all’odierna nella stessa procedura fallimentare (Cass. 27 maggio 2022, n. 17312), meritevole di condivisione limitatamente al profilo di mancata prova del credito insinuato allo stato passivo, pertanto in parte qua richiamata: “secondo la costante e non contrastata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 18169/2019; v. anche: n. 17413 del 2015; cfr., da ultimo, Sentenza n. 32395 del 11/12/2019);

è pur vero che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass n. 22751 del 03/12/2004), e ragionamento analogo vale per i permessi non goduti e le altre indennità contrattuali richieste; come già sopra rilevato le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno tuttavia piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dall'art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4 (Cass. n. 17413/2015, cit. supra), ferma restando la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; erroneamente dunque il giudice di merito non ha attribuito alcun valore probatorio alle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore, non risultando, peraltro, dalla ricostruzione del decreto impugnato che la procedura avesse in una qualche misura contestato in modo puntuale e specifico le risultanze delle busta paga con mezzi contrari di difesa o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza; 3.1. in ordine alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle spese legali liquidate nei provvedimenti monitori siccome ritenuta domanda nuova, nonostante la loro allegazione alla domanda di insinuazione, il collegio aderisce invece all’ordinanza diquesta Corte 4 febbraio 2022, n. 8836 (sempre relativa alla medesima vicenda fallimentare), secondo cui correttamente “l'art. 95, co. 2, l.fall., consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza di discussione dello stato passivo, essendo evidente che osservazioni e produzioni integrative non assurgono a “domande nuove”, né tale poteva essere considerata la richiesta delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda; in altri termini, non risulta esservi stata alcuna immutazione del thema decidendum poiché t utti i fatti erano stati allegati.

Pertanto, a fronte di fatti già allegati e dovendosi solo procedere alla concreta determinazione del quantum, non vi era ragione di opporre alla domanda preclusioni che invece caratterizzano più propriamente la fase successiva dell’opposizione allo stato passivo, in particolare con riguardo alle domande nuove che comportano l’immutazione del thema disputandum” (in motivazione subp.ti 5.2 e 5.3);

4. il ricorrente ha dedotto omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ed omessa valutazione, da parte del Tribunale, in riferimento alla possibilità di produzione, in sede di opposizione allo stato passivo, non soltanto di documenti integrativi della domanda di ammissione, ma di documenti anche nuovi, in specifico riferimento alla determinazione quantitativa del credito di lavoro sulla base delle buste paga e del CCNL di settore applicato, a fondamento della perizia di parte prodotta (secondomotivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione dell