Cassation court dismisses region's appeal, upholding non-discrimination principle granting teacher pay to all fixed-term staff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Autonomous Region of Aosta Valley's appeal against a lower court ruling that awarded a specific teacher salary to a fixed-term contract holder. The lower court applied the non-discrimination clause of the Framework Agreement to grant the 'Professional Teacher Remuneration' to all teaching staff, regardless of whether they held short-term or annual substitute positions. The court affirmed this interpretation, ruling that the administrative argument for distinguishing between substitute types lacked concrete justification under EU law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, co. 1 CCNL Scuola 15.03.2001; clausola 4 Accordo Quadro Direttiva 1999/70/CE: The professional teacher remuneration applies to all teaching staff under fixed-term contracts without distinction between substitute types, as differential treatment is unjustified absent concrete elements distinguishing job characteristics.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO TOSI -ricorrente - contro SANTINA DOMENICA MICHELETTA , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti WALTER MICELI E NICOLA ZAMPIERI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. SALVATORE RUSSO, in Roma, via Ottaviano n. 9 -controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2021 della CORTE D’APPELLOdi TORINO, depositata il 28/01/2021, r.g.n. 104/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere CATERINA MAROTTA. Rilevatoche:
1. la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta avverso la sentenza con cui era stata condannata a corrispondere a Santina Domenica Micheletta – docente alle dipendenze della Regione in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato – la “Retribuzione Professionale Docenti” prevista dall’art. 7 del Oggetto Lavoro pubblico Regione Valle d’Aosta - insegnati precari - retribuzione professionale docenti R.G.N.19723/2021 CC21/02/2023 RGN 19723/2021 Pag.2 CCNL 15.03.2001;
2. la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, ha confermato la decisione assunta dal primo giudice, ritenendo fondata la pretesa della docente volta ad ottenere la “Retribuzione Professionale Docenti” anche per gli anni scolastici in cui ha svolto supplenze brevi e saltuarie;
3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d’Aosta contre motivi, cui resiste la docente con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Consideratoche:
1. con il primo motivo, l’amministrazione lamenta, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 7, co. 1, CCNL Scuola 15.03.2001 e dell’art. 25, CCNL Scuola 31.08.1999, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; censura, nello specifico, la sentenza ricorsa nella parte in cui ha ritenuto che il sopra citato combinato disposto debba essere interpretato nel senso di riconoscere la “Retribuzione Professionale Docenti” a favore di tutti i docenti a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia di supplenze espletate, ossia senza distinguere tra supplenze brevi e supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche;
2. con il secondo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE , relativamente all’applicazione, nel caso de quo, del principio di non discriminazione; assume che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la citata clausola 4, la quale pone il principio della parità di trattamento unicamente tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, non precludendo invece distinzioni interne alla categoria dei lavoratori a tempo determinato;
3. con il terzo motivo, pure prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con riferimento alla ritenuta insussistenza, nel caso de quo, di ragioni oggettive legittimanti l’esclusione della voce “Retribuzione Professionale Docenti” al personale incaricato di supplenze brevi; RGN 19723/2021 Pag.invero, a parere della ricorrente amministrazione, il riconoscimento della retribuzione in esame è legata, ai sensi dell’art. 7 CCNL 15.03.2001, alla realizzazione di due distinti obiettivi: la realizzazione dei processi innovatori e il miglioramento del servizio scolastico; sicché, il compenso ulteriore risulterebbe incompatibile con la natura discontinua della prestazione lavorativa fornita dalla lavoratrice, la quale non consentirebbe quella progettazione e programmazione indispensabile per la realizzazione dei citati obiettivi;
4. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati;
5. il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020) a quale ha così statuito: -l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; - quest’ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; -dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la RGN 19723/2021 Pag.contrattazione successiva che ha solo modificato l’entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); - non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; -la clausola 4 dell’Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; -in particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, RGN 19723/2021 Pag.allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); - l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l’orientamento di legittimità sopra ricordato, che l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio; i rilievi dell’Amministrazione ricorrente non offrono elementi per una rimeditazione dell’orientamento qui condiviso;
5. il ricorso va quindi respinto e ciò esime dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla controricorrente;
6. alla soccombenza segue la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; RGN 19723/2021 Pag.7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti Nicola Zampieri e Walter Miceli antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import