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Ordinanza — n. 12300/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows appeal overturning lower court ruling on ERS element for workers hired under training contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12300/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed ATAC S.P.A.'s appeal against a lower court judgment that had awarded Manuel Artale an ERS payment. The lower court had granted the sum based on the worker's service seniority, equating his initial training contract to an indefinite term. However, the Supreme Court reversed this, citing a recent shift in jurisprudence distinguishing between workers hired under training contracts and those already in service. Consequently, the Court ruled that the ERS element was not based on seniority computation for this specific group, leading to the dismissal of the worker's claim.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 5 d.l. 726/1984; Cassazione ha stabilito che gli elementi retributivi come l'ERS non fondano la spettanza ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, distinguendoli dal personale già in servizio per evitare decurtazioni di retribuzione.

Parole chiave

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Elemento di Riordino del Sistema Retributivo contratto di formazione e lavoro anzianità di servizio retribuzione dipendenti Corte di Cassazione mutamento indirizzo giurisprudenziale distinguizione lavoratori nuova formazione nella stessa professione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 5 d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984
con atto notificato il 30 dicembre 2020, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;
Direttiva 1999/70/CE
863/1984 e della Direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale considerato l’E.R.S.
Art. 1362 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553
anche ai lavoratori assunti con contratto all’epoca di formazione e lavoro poi trasformatosi a tempo indeterminato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553; Cass.
Cass. 22 novembre 2012, n. 20598
18553; Cass. 22 novembre 2012, n. 20598; Cass.
Cass. 23 novembre 2012, n. 20761
20598; Cass. 23 novembre 2012, n. 20761; 1 Cass.
Cass. 1 luglio 2013, n. 6445
20761; 1 Cass. 1 luglio 2013, n. 6445; Cass.
Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344
6445; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344), questa Corte ha ritenuto che “non violano il d.l.
Cass. 26 novembre 2021, n. 36926
Cass. 23 maggio 2023, n. 14175
Cass. 23 maggio 2023, n. 14175);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1252-2021 proposto da: ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA 45, presso lo studio dell'avvocato SIMONA FLAMMENT, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ARTALE MANUEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI n. 1, presso lo studio degli avvocati MASSIMO NAPPI, MARCO NAPPI, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1214/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 1937/2017; Oggetto Dipendenti ATAC –E.R.S. R.G.N.1252/2021 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 6 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di ATAC s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata:

a) al pagamento, in favore di Manuel Artale (assunto il 12 giugno 2000 da Met.Ro. s.p.a., poi incorporata nell’appellante, con contratto di formazione e lavoro di ventiquattro mesi e inquadramento quale “operatore qualificato”, con conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 12 giugno 2002), della somma di € 7.994,76, a titolo di E.R.S. (Elemento di Riordino del Sistema retributivo) dall’11 luglio 2000 (data dell’accordo aziendale istitutivo) al mese di ottobre 2015 (in quanto soppresso, per la sua confluenza dal novembre 2015 nella nuova voce tabellare E.R.A.) e detratto l’importo percepito a titolo di E.R.G. (Elemento Retributivo Giovanile), non spettantegli in caso di percezione della prima;

b) all’accantonamento della somma di € 577,77 ai fini di T.f.r.;

2. come già il Tribunale, essa ha ritenuto la spettanza della voce retributiva al lavoratore, assunto all’epoca della sua istituzione ancorché con contratto di formazione e lavoro, per effetto della sua trasformazione successiva in rapporto in lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, quinto e dodicesimo comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984, in relazione al computo (in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali ivi fissati, dal medesimo datore di lavoro) del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, siccome norma di equiparazione tout courtal lavoro della formazione e lavoro, “con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna”, secondo l’interpretazione consolidata nell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità;

3. con atto notificato il 30 dicembre 2020, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha dedottoviolazione o falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 e in raffronto all’accordo preliminare di rinnovo del CCNL autoferrotramvieri del 2 marzo 2000, per avere la Corte territoriale, nell’interpretazione dell’accordo aziendale, inammissibilmente esteso i principi della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 20074/2010, relativi al computo –in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati dall’art. 3d.l. 726/1984 cit., dal medesimo datore di lavoro – del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, senza rispettare la volontà delle parti, non avendo accertato la natura dell’E.R.S. (assimilabile al C.A.U.

–Competenza Accessoria Unificata) sostit utiva, per confluenza in essa, di precedenti e specifici emolumenti riservati al personale a tempo indeterminato, con rilevanza pertanto della natura giuridica del rapporto di lavoro esistente al momento della sua introduzione, priva di alcun collegamento con l’anzianità di servizio (primo motivo); violazione degli Accordi Nazionali dell’11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000, per la ridefinizione, con il secondo Accordo Nazionale (diversamente dal primo, di determinazione di un trattamento retributivo di ingresso, per i neo assunti con contratto di formazione e lavoro, costituito “dalla retribuzione conglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale”), della struttura della retribuzione aziendale (relativamente alla “quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente CCNL”); avendo avuto attuazione l’accordo nazionale 2 marzo 2000 con quello aziendale 11 luglio 2000, unificante in un solo elemento retributivo (l’E.R.S.) le indennità, i premi e i compensi legati alla presenza ed alla prestazione effettive (art. 1, lett. a), l’indennità mensile di base costituente indennità, compensi e competenze accessorie istituite con gli accordi 1983, 1988, 1990, 1994 (art. 1, lett. b), nonché il premio di risultato istituito con accordo nazionale del 1997 legato al miglioramento di parametri di qualità, produttività e competitività conseguiti in base alla realizzazione di progetti (art. 1, lett. c); come confermato dalla “clausola di interpretazione autentica” dell’accordo 24 marzo 2004 (rectius: 2005); senza alcun suo collegamento con l’anzianità di servizio (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 3, quinto comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984 e della Direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale considerato l’E.R.S. alla stregua degli Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.), travisandone la natura e la ratio(terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;3. con indirizzo più recente ormai consolidato, a superamento di uno più risalente nel senso della spettanza dell’E.R.S. anche ai lavoratori assunti con contratto all’epoca di formazione e lavoro poi trasformatosi a tempo indeterminato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553; Cass. 22 novembre 2012, n. 20598; Cass. 23 novembre 2012, n. 20761; 1 Cass. 1 luglio 2013, n. 6445; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344), questa Corte ha ritenuto che “non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell'anzianità di servizio; nella specie non par dubbio che l'emolumento in contesa sia stato previsto "nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione", con l'intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l'elemento mensile consolidato denominato "Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)" non è fondato direttamente sul computo dell'anzianità di servizio, bensì è "determinato per confluenza" dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di "premi, compensi ed indennità di origine aziendale" diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo” (Cass. 26 novembre 2021, n. 36926, in motivazione sub p.ti 2.2 e 2.3, con ampio richiamo di precedenti conformi; da ultimo:

Cass. 23 maggio 2023, n. 14175);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, il rigetto della domanda del lavoratore, con la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti, in conseguenza del mutamento diindirizzo giurisprudenziale sulla questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,