Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing Credito Emiliano S.p.A., argued against the lower court's labor judgment, but the court found no objection was filed in time. Consequently, the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4901/2023 R.G. proposto da: CREDITO EMILIANO S.P.A. -GRUPPO BANCARIO CREDITO EMILIANO -CREDEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Calabi e Cristina Riboni con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro MAURO GIUSEPPE, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Amantea con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 773/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di CATANZARO, Sezione Lavoro, e pubblicata il 26.7.2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi. Così deci