Italian Supreme Court dismisses appeal due to post-filing settlement between employer and employee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the subject matter of the dispute ceased following a settlement agreement reached after the cassation appeal was filed. Although the lower court had ordered the employer to pay damages for an illegal dismissal, the parties subsequently negotiated a new agreement that superseded the previous judgment. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary as the original controversy had been resolved by mutual accord.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: A settlement agreement concluded after the filing of a cassation appeal terminates the subject matter of the dispute, rendering the appeal moot and necessitating the declaration of cessation of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19604-2021 proposto da: BENACCHIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati FRANCESCO BARILA', ANTONIO MEZZOMO, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro SAKHRAOUI HATIM, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati GIAMPAOLO LANDO, CRISTINA ALLEGRO, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 275/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 559/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Licenziamento – rapportoprivato R.G.N.19604/2021 Cron. Rep. Ud.04/04/2024 CC RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, condannava Benacchio s.r.l. a risarcire a Sakhraoui Hatim il danno conseguente all’illegittimità del licenziamento intimatoglinella misura specificamente indicata nel dispositivo, secondo icriteri e per le ragioni indicate nella motivazione;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; nel controricorso il lavoratore ha dato atto della definizione conciliativa della controversia a seguito di accordo sottoscritto dopo la notifica del ricorso per cassazione; in prossimità dell'adunanza i difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie contenenti istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate; CONSIDERATO CHE 1.dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, e determina la cessazione della materia del contendere(v.
Cass. SS.UU. n. 8980/2018); 2.le parti hanno congiuntamente richiesto la compensazione delle spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr.Cass.
SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632/2019, n. 10483/2023);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in