Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, represented by Avv. Davide Orlando, did not respond to the procedural proposal sent by the opposing parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16231/2021 R.G. proposto da: MERCURIA PIAZZA, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dell’avvocato Avv. Davide Orlando con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ROSARIO VIRZI’, domiciliato come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Claudia D’Anna con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché ESPOSITO PELLITTERI PIETRO, domiciliato come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Paleologo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché INPS, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Carla d’Aloisio, Emanuele De Rose e Ester Ada Vita Sciplino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -resistente con mandato- avverso la SENTENZA n. 225/2021 emessa da CORTE D'APPELLO di PALERMO.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge