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Ordinanza — n. 12200/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling tax breaks denied due to prior indefinite contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to deny tax breaks to HCLOG Soc. Coop. The court found that workers had indefinite contracts within six months prior to the new employer's hiring, violating eligibility rules. The court rejected arguments regarding evidence distribution and the continuity of contracts across subcontractors, noting the benefit was strictly for new hiring without prior indefinite employment.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 118 della legge n. 190/14; Art. 1 comma 178 della legge n. 208/15: Tax breaks for hiring are denied when workers already held indefinite contracts within six months prior, regardless of subcontractor transitions.

Parole chiave

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contributive tax breaks indefinite employment contracts subcontractor continuity INPS eligibility rules evidence distribution burden attività sottoposta a contribuzione assegno per il periodo d'introduzione indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 118 della legge n. 190/14
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 118 della legge n. 190/14, dell’art.
Art. 1 comma 178 della legge n. 208/15
190/14 e dall’art. 1 comma 178 della legge n. 208/15, inriferimento all’assunzione a tempo indeterminato di tutta una serie di lavoratori che erano risultati già assunti (dapprima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato) dalla società Gemini Servizi srl (cui la HCLOG Soc.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 2697 c.c
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
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Ordinanza — n. 7821/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling tax breaks apply to contract transformation dates, not start dates.
Ordinanza — n. 10391/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS, upholding contribution tax exemption denial for fraudulent hiring. The court rejected the cooperative's claim that hiring occurred within the statutory six-month window, finding evidence of coordinated family group maneuvers to evade social security contributions. The decision clarifies that the absolute presumption of fraud applies when hiring happens within the six-month period following a worker's placement on a mobility list, thereby preventing the circumvention of anti-avoidance legislative intent. The court emphasized that the anti-avoidance purpose of the provision does not preclude the examination of more complex fraud scenarios involving negotiated dismissals and rehiring within the same family corporate group. Consequently, the appeal was dismissed, and the cooperative was ordered to pay litigation costs. The court ruled that the absolute presumption of fraud applies when hiring occurs within the six-month period following a worker's placement on a mobility list, thereby preventing the circumvention of anti-avoidance legislative intent. The court emphasized that the anti-avoidance purpose of the provision does not preclude the examination of more complex fraud scenarios involving negotiated dismissals and rehiring within the same family corporate group. Consequently, the appeal was dismissed, and the cooperative was ordered to pay litigation costs.
Ordinanza — n. 9600/2025 — snciv
Cassation Court dismisses INPS appeal, upholding lower court's denial of contributory relief for partial-time mobility worker.
Ordinanza — n. 5332/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding contract abuse.
Ordinanza — n. 4703/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding late opposition to tax notice sent via PEC to non-official address.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22975-2019 proposto da: HCLOG SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BONANNI CAIONE, SANDRO LAMPARELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 8/2018;

Oggetto R.G.N.22975/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 22975/19 Rilevato che: Con sentenza del 31.1.2019 n. 56, la Corte d’appello di L’Aquila respingeva l’appello proposto da HCLOG Soc. Coop. di produzione e lavoro avverso la decisione del tribunale di Pescara che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima società, avverso un avviso di addebito per l’importo di € 14.241,91, emesso dall’Inps, perché la società opponente aveva illegittimamente fruito delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1 comma 118 della legge n. 190/14 e dall’art. 1 comma 178 della legge n. 208/15, inriferimento all’assunzione a tempo indeterminato di tutta una serie di lavoratori che erano risultati già assunti (dapprima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato) dalla società Gemini Servizi srl (cui la HCLOG Soc.

Coop. era subentrata quale subappaltatrice, nell’ambito dell’appalto tra la committente Iveco spa e l’appaltatrice P P Facility Management spa, a sua volta subentrata nell’appalto alla Work Holding) con conseguente configurabilità delle cause di esclusione dalle agevolazioni di cui all’art. 1 comma 118 della legge n. 190/14 e all’art. 1 comma 178 della legge n. 208/15 (lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro). La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, accertando che i lavoratori, per la cui assunzione era stato fruito lo sgravio, nei sei mesi precedenti all’assunzione da parte della società odierna ricorrente, avevano tutti già in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato scaturente dalla trasformazione di preesistenti contratti di lavoro a tempo determinato, come si desumeva dalle comunicazioni effettuate al centro per l’Impiego e dalle successive comunicazioni di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; pertanto, il contrasto tra tali comunicazioni scritte e le dichiarazioni scritte dei lavoratori (nel senso della loro estraneità alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato) non potevano che andare, comunque, a pregiudizio della parte gravata dell’onere della prova del diritto agli sgravi (per la non univocità della prova stessa) e, quindi, della società appellante.

Ad avviso della Corte del merito, gli sgravi non spettavano, neppure ai sensi dell’art. 1 comma 178 della legge n. 208/15 (che riconosce il diritto agli sgravi al datore di lavoro che subentra nell’appalto assumendo i lavoratori già occupati nel medesimo e che stiano fruendo dello sgravio) e ciò perché, nell’ambito dell’appalto della committente Iveco spa, il subentro era avvenuto tra l’originaria appaltatrice Work Holding (che aveva subappaltato alla Gemini Servizi srl) e la subentrante P.P. Ficility Management spa (che aveva subappaltato alla HCLOG Soc.

Coop.), quindi, a stretto rigore non vi era stata nessuna vicenda traslativa che aveva coinvolto direttamente le subappaltatrici Gemini Servizi srl e HCLOG Soc. Coop., ma le aveva riguardato solo indirettamente e in via mediata. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società HCLOG Soc. Coop. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’istituto previdenziale ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per erronea ripartizione dell’onere della prova, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che gravasse sull’azienda l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per potersi avvalere delle agevolazioni contributive, senza avvedersi che la fattispecie riguardava un accertamento negativo del credito contributivo. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 118 della legge n. 190/14, dell’art. 1 comma 178 della legge n. 208/15, nonché degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1230 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., riferita all’errata applicazione della normativa di riferimento in ordine alla esistenza delle condizioni per l’applicabilità dei benefici contributivi e della normativa sui contratti, in particolare, perché la Corte d’appello, erroneamente, aveva attribuito alle comunicazioni Unilav valore costitutivo dei rapporti di lavoro in argomento e ciò, benché i lavoratori avessero dichiarato di non aver mai sottoscritto alcun contratto a tempo indeterminato, né di avervi dato esecuzione e del quale ne avrebbero appreso l’esistenza solo dopo il licenziamento.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 181 della legge n. 208/15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., riferita alla ritenuta inestensibilità all’ipotesi di subappalto, delle regole poste ai fini della fruizione dell’esonero contributivo, in particolare, perché la Corte del merito, non aveva tenuto conto che siccome gli sgravi contributivi si mantengono, nell’ambito di uno stesso appalto, nel passaggio da un appaltatore a un altro, purché esista un contratto a tempo indeterminato con gli stessi lavoratori, la medesima Corte non aveva tenuto conto che i lavoratori avevano effettivamente un contratto a tempo indeterminato che aveva avuto quella continuità, nel subentro del nuovo appaltatore, così che gli sgravi avrebbero dovuto essere riconosciuti alla impresa subentrante odierna ricorrente.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, sia perché sotto lo schermo di una censura di violazione di legge, sull’erronea ripartizione dell’onere della prova, in effetti la società ricorrente mira a una “rivisitazione” delle decisioni istruttorie, in particolare sull’ammissione della prova testimoniale dedotta, benché fossero state valutate le dichiarazioni scritte rilasciate dai medesimi testi e sia perché non si confronta con la statuizione che le autocertificazioni dei testi, prive della data certa e quindi, dell’anteriorità rispetto ai verbali ispettivi, non erano idonee a scalfire le chiare risultanze emergenti dalle comunicazioni al Centro per l’Impiego sia per quanto riguarda l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, per i cui sgravi contributivi è sorta la presente controversia, che il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la società ricorrente nulla deduce rispetto a tale motivata ratio decidendi.

Il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione della Corte d’appello che il distinto diritto allo sgravio in argomento riguarda il datore di lavoro che subentra nell’appalto (quindi riguarda solo l’appaltatore) e non gli altri datori di lavoro (seppur subappaltatori) che ad altro titolo possono essere indirettamente coinvolti nel subentro, versandosi in un’ipotesi di disciplina di favore, che non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; inoltre, lo sgravio spettava, ma non per i lavoratori che nei sei mesi precedenti erano stati occupati a tempo indeterminato, mancando nella specie, un effettivo incremento occupazionale che,infatti, non era stato provato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 20,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut